Revocazione e ricorso per cassazione: censura alla sentenza che rigetta la revocazione (Cass. civ. Sez. III n. 2233 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che rigetta l’impugnazione per revocazione non può limitarsi a riproporre le tesi già valutate dal giudice di merito, né censurare la pronuncia di revocazione come se si trattasse dell’appello. La sentenza emessa in sede di revocazione che si attenga alle valutazioni del precedente grado, aggiungendo che il documento asseritamente non valutato era nella disponibilità della parte, resiste alla censura priva di specifica indicazione della violazione di legge. Il ricorso che ometta ogni autonoma critica alla motivazione della sentenza di revocazione è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile concesso in locazione a un’associazione ha visto accogliere, in primo grado e in appello, la domanda della società che assumeva di essere subentrata nel rapporto locatizio, con condanna al pagamento di interventi eseguiti sull’immobile. La Corte d’appello aveva ritenuto infondato l’unico motivo di gravame, relativo al difetto di legittimazione attiva dell’attrice, sul rilievo che la locatrice aveva accettato per fatti concludenti il subentro della società.

La locatrice ha quindi impugnato per revocazione la sentenza di secondo grado, invocando l’art. 395, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, escludendo sia l’errore di fatto, sia il fatto doloso della controparte. Contro tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso è redatto con una tecnica che non consente di qualificarlo, a rigore, come ricorso per cassazione. L’impugnazione non prospetta neppure quale sia la violazione di legge mossa alla sentenza d’appello, perché la ricorrente si limita a ribadire tesi già ampiamente valutate dalla Corte d’appello, tanto nel giudizio di secondo grado quanto in quello di revocazione.

Secondo la Corte, la censura si appunta contro la sentenza emessa in sede di revocazione come se si trattasse dell’impugnazione di una sentenza di appello, il che dimostra l’evidente inammissibilità del ricorso. La pronuncia di appello aveva esaminato sia la questione della titolarità del contratto, sia quella della sua cessione tacita; la decisione resa nel successivo giudizio di revocazione si è attenuta a quel precedente, aggiungendo che il documento asseritamente non valutato avrebbe dovuto essere prodotto dalla parte interessata e che mancava la prova di un documento nuovo e decisivo non producibile prima.

Rispetto a tali considerazioni il ricorso, in sostanza, nulla dice e nulla aggiunge. La Corte si è soffermata soltanto sulla natura del soggetto che ha presentato controricorso. La sentenza impugnata, pur avendo indicato in epigrafe un resistente, nel corpo della motivazione aveva fatto riferimento alla società; la verifica della comparsa di risposta del giudizio di revocazione ha confermato che questi si era costituito quale legale rappresentante e liquidatore della società, con diritto di costituirsi anche nel giudizio di cassazione. Il rilievo assume importanza ai fini della liquidazione delle spese.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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