Danno da ritardo e prova del danno conseguenza nella variante urbanistica (TAR Sicilia n. 1734 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo non è risarcibile in re ipsa, poiché non è il ritardo in sé a fondare la tutela, ma le sue conseguenze dannose. La responsabilità dell’amministrazione per inosservanza dolosa o colposa del termine ha natura di illecito aquiliano e impone al ricorrente di provare, secondo i criteri limitativi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., l’an e il quantum del pregiudizio, oltre all’elemento soggettivo e al nesso di causalità. Non è risarcibile il danno meramente ipotetico o eventuale: il danno conseguenza deve essere attuale e concreto, oppure futuro ma sorretto da un criterio di rilevante probabilità.
La società ricorrente gestisce una struttura turistico-ricettiva sull’isola di Favignana, realizzata in forza di una variante urbanistica collegata a un Patto Territoriale. Nel 2016 presenta al S.U.A.P. un nuovo progetto in variante per l’ampliamento della struttura, che richiede una puntuale modifica dello strumento urbanistico.
La conferenza di servizi si conclude positivamente solo nel dicembre 2020, con trasmissione degli atti al Consiglio Comunale, che respinge la variante nel dicembre 2021. La delibera viene annullata dal TAR per difetto di motivazione; il Consiglio riesamina la pratica e approva la variante nel gennaio 2024. La società agisce quindi per la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della L. 241/1990, quantificando il pregiudizio nell’aumento dei costi di costruzione tra il 2018 e il 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: la responsabilità per inosservanza del termine di conclusione del procedimento è responsabilità da fatto illecito aquiliano, con i conseguenti oneri probatori a carico di chi agisce. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, il TAR ricorda che la quantificazione delle conseguenze risarcibili è governata dai criteri limitativi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., espressione di un principio generale dell’ordinamento.
Il passaggio centrale riguarda l’oggetto della tutela: nel danno da ritardo non rileva il ritardo come danno evento, ma le conseguenze che ne derivano, cioè il danno conseguenza. Spetta al ricorrente provare il nesso causale tra l’inerzia o l’adozione tardiva del provvedimento e le conseguenze dannose, nonché la condotta diretta a evitare o limitare il pregiudizio, in coerenza con l’art. 1227 cod. civ. Il danno, aggiunge il Collegio richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 876 del 2025, deve essere attuale e concreto e imputabile all’amministrazione come conseguenza immediata e diretta del suo operato.
Su questa base la domanda è respinta. La ricorrente ammette che le opere non sono state realizzate, pur essendo la variante approvata nel gennaio 2024; non dimostra interlocuzioni o accordi con imprese, contratti con fornitori, né l’avvio di procedimenti di finanziamento. I computi metrici e la relazione tecnica di parte, depositati nel maggio 2024, appaiono destinati a sostenere la pretesa risarcitoria, non a programmare l’avvio dei lavori, di cui si ignora ancora la data.
Il TAR esclude poi che la pretesa possa qualificarsi come danno futuro. La sua liquidazione richiede un criterio di rilevante probabilità, quando la diminuzione patrimoniale appaia sviluppo naturale di fatti concretamente accertati e sintomatici, secondo un criterio di normalità (richiamata Cass. civ., Sez. III, n. 31986 del 2025). Nel caso concreto manca persino un principio di prova sulla concreta procedibilità dell’intervento: la ricorrente non allega né dimostra la lesione di un interesse ad accedere a finanziamenti pubblici, nonostante i solleciti trasmessi al S.U.A.P. avessero richiamato l’esigenza di concludere il procedimento per accedere a bandi di finanziamento.
In assenza di prova di un danno reale, attuale e concreto, e di una rilevante probabilità di un suo accadimento futuro, la domanda risarcitoria è respinta, non essendo risarcibili in sede giurisdizionale danni meramente eventuali o solo possibili. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità oggettiva della controversia.
Nota della Redazione
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