Ricorso collettivo ammissibile ma segnalato alla Segreteria per elusione del contributo unificato (TAR Sicilia n. 1733 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo quando sussistano congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi — e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. La proposizione di un ricorso unitario avverso provvedimenti distinti può tuttavia costituire strumento di possibile elusione del contributo unificato, dovuto per ciascun atto impugnato: in tal caso il giudice trasmette copia della sentenza alla Segreteria generale dell’ufficio impositore perché valuti la fattispecie sotto il profilo fiscale. Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti con cui il Questore di Palermo, in data 5 aprile 2024, ha disposto a loro carico il DASPO, per la durata rispettivamente di anni cinque, due e uno.

Con ordinanza cautelare la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, ravvisando l’assenza del fumus boni iuris e la pressoché certa attribuibilità ai ricorrenti delle condotte contestate, condannandoli alle spese della fase cautelare. Nelle more, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Si è costituita l’amministrazione intimata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda cumulativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione in rito. Richiamando l’orientamento del TAR Bolzano n. 250/2025, il Tribunale ricorda che il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi.

Nel caso concreto tali requisiti sussistono: non emergono conflitti di interesse tra i ricorrenti, gli atti impugnati sono pressoché identici salvo la diversa durata della misura, e i motivi di ricorso e le richieste sono uguali per tutti. L’eccezione è quindi respinta.

Il Tribunale introduce però un rilievo ulteriore, di natura tributaria. La proposizione di un ricorso unitario avverso provvedimenti distinti può produrre effetti fiscali, costituendo strumento di possibile elusione del contributo unificato, che andrebbe versato per ciascuno dei provvedimenti impugnati. Per questo ordina la trasmissione di copia della sentenza alla Segreteria generale del TAR, quale ufficio impositore in materia di contributo unificato, perché valuti la fattispecie sotto il profilo fiscale.

Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo nel frattempo venuta meno la materia del contendere per uno dei ricorrenti e non residuando interesse per gli altri. Le spese di lite di questa fase sono compensate, ferme restando quelle già liquidate con l’ordinanza cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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