Consegna titoli azionari e valore delle partecipazioni nel conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 15 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non in quello che ne ha la mera disponibilità materiale; è pertanto il sindaco, in mancanza di delega, ad assumere la veste di agente contabile. Il conto giudiziale deve riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dall’ente, essere corredato di una relazione sulla gestione e esporre i valori secondo il metodo del patrimonio netto, salvo il ricorso al costo di acquisto per le partecipazioni inferiori al 20 per cento. L’erronea sottoscrizione del conto da parte di soggetto non qualificabile come consegnatario ne determina l’improcedibilità.

Il Fatto

Il giudizio riguarda i conti giudiziali resi, per l’esercizio finanziario 2023, dall’agente contabile consegnatario delle partecipazioni societarie di un comune. La vicenda arriva al Collegio su relazione del magistrato designato, che aveva rimesso l’esame ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., segnalando una serie di irregolarità.

Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità di uno dei conti, reso da soggetto non qualificabile come consegnatario, e l’irregolarità degli altri due, per l’indicazione del valore delle partecipazioni al nominale anziché al patrimonio netto. L’ente ha depositato memoria, riconoscendo taluni errori e invocando le indicazioni ricevute.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, il Collegio affronta la procedibilità del conto sottoscritto dal segretario comunale. La giurisprudenza contabile, richiamata, individua il consegnatario dei titoli azionari nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016.

Il Collegio rileva che la circostanza è pacifica, essendo stato ammesso dall’ente stesso l’erroneo apposizione della firma della segretaria; dichiara pertanto improcedibile quel conto.

Quanto agli altri due conti, la Corte ribadisce che il consegnatario di azioni svolge attività di gestione e non di mera detenzione. Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, le modalità di esercizio della gestione e le modalità di applicazione delle direttive impartite dagli enti titolari.

In continuità con il proprio orientamento, il Collegio precisa che il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute, essere corredato di dettagliata relazione e esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto, salvo il costo di acquisto per le partecipazioni inferiori al 20 per cento, per assicurare un’esposizione contabile veritiera e trasparente.

Sul modello da utilizzare, il Collegio osserva che l’art. 337 l.r. n. 2 del 2018 ha abrogato la norma regionale che fondava i relativi decreti; in via sostanzialistica, i modelli 16 e 22 hanno contenuto identico, con la sola differenza della lingua.

Infine, sulle firme apposte dopo la delibera di approvazione, il Collegio ritiene, con riferimento isolato al caso, che la firma del sindaco equivalga a ratifica e che quella del responsabile finanziario non abbia incidenza contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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