Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 1 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’obbligo nascente dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il venir meno dell’interesse all’esecuzione non preclude la pronuncia sulle spese, che vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con riguardo cioè alla soccombenza che si sarebbe verificata nel giudizio di cognizione e che trova causa nell’inadempimento dell’amministrazione. La pronuncia di estinzione presuppone la verifica effettiva dell’esecuzione, non essendo sufficiente la mera dichiarazione dell’Istituto debitore.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia, la Sezione d’Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera, scorporandola dalla base di calcolo della pensione privilegiata, e aveva condannato l’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze arretrate, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei limiti del maggior danno, oltre alla tredicesima mensilità ove non corrisposta.

Passata la sentenza in giudicato e rimaste senza riscontro le diffide, il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti alla medesima Sezione, chiedendo di ordinare all’Istituto l’esecuzione, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e di condannare la controparte alle spese.

La Motivazione della Corte

Instaurato il giudizio, è emersa in via preliminare una questione di regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza del 22.02.2024 il Collegio ha rilevato che dagli atti non risultava la prova delle notifiche e ha accordato alla difesa ricorrente un termine per la rinnovazione, con rinvio della trattazione.

La difesa ha depositato la prova delle notifiche, effettuate e poi ripetute, e in una successiva memoria ha chiesto l’urgente nomina del commissario ad acta, sul presupposto che l’Istituto non si fosse costituito e non avesse dato esecuzione alla sentenza.

Nel corso del giudizio l’Istituto si è costituito, rappresentando che la sentenza era stata eseguita con un lotto di lavorazione del giugno 2024 e che il pagamento sarebbe avvenuto sulla rata di settembre. Ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento o, in subordine, un rinvio in attesa del pagamento effettivo.

All’udienza dell’11.07.2024 la Corte ha disposto un ulteriore rinvio per verificare l’intervento dell’adempimento. All’udienza del 24 ottobre 2024 la difesa ricorrente, preso atto dell’intervenuta esecuzione della sentenza, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese di controparte; la difesa dell’Istituto si è riportata alle difese scritte.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Istituto previdenziale e liquidandole in favore della parte ricorrente in misura pari a euro 1.000,00. L’adempimento, benché intervenuto, non ha fatto venir meno la causa del ricorso, riconducibile all’inerzia dell’Istituto di fronte alle diffide.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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