Danno da tardiva rettifica del DURC e concorso della vittima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21398 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea imputazione di versamenti contributivi già effettuati non configura un’irregolarità contributiva sanabile, ma un mero errore materiale nella contabilizzazione del pagamento, emendabile su istanza del datore di lavoro. L’ente previdenziale è tenuto a dare corso alla rettifica della posizione contributiva nei termini previsti per il procedimento amministrativo. La violazione di tale obbligo può fondare la responsabilità risarcitoria dell’ente per la perdita della chance di fruire degli sgravi, ove sussista il nesso causale tra l’inattività e il danno. In assenza di un’effettiva morosità del datore di lavoro, non può configurarsi un concorso di colpa del danneggiato per il mancato rispetto della procedura di regolarizzazione.

Il Fatto

La società aveva richiesto alla Regione Siciliana un credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ma era stata esclusa dal beneficio a causa di un DURC negativo rilasciato dall’INPS. Il certificato risultava negativo per un erronea indicazione della posizione contributiva: i contributi del mese di giugno 2012 erano stati versati ma imputati al maggio dello stesso anno. Nonostante la tempestiva istanza di rettifica presentata dalla società, l’ente non aveva provveduto a correggere l’errore.

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria della società, condannando l’INPS al pagamento di una somma pari al credito d’imposta non fruito. La Corte d’Appello confermava la decisione e l’INPS ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i due motivi di ricorso. Con il primo motivo, l’INPS deduceva la violazione delle norme sulla regolarità contributiva, sostenendo che l’errore del datore di lavoro avrebbe dovuto essere sanato entro quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità, termine decorso invano. Il motivo è dichiarato inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava l’istanza di rettifica presentata dalla società e l’obbligo dell’ente di darvi corso.

La Corte chiarisce che le regole sulla sanatoria dell’irregolarità non sono decisive: nel caso di specie non vi era alcuna morosità, avendo il datore di lavoro già versato integralmente quanto dovuto. La questione riguardava un mero errore di imputazione del pagamento, correggibile su semplice istanza dell’interessato, senza necessità di attivare la procedura di regolarizzazione.

Quanto al secondo motivo, concernente l’eventuale concorso di colpa del danneggiato, la Corte lo ritiene infondato. L’emissione del DURC negativo dipendeva dall’inattività dell’INPS, che non aveva rettificato tempestivamente la posizione, non dall’errore del datore di lavoro, già emendato prima della comunicazione di irregolarità. La sentenza impugnata risulta conforme ai principi già affermati in materia, secondo cui la violazione degli obblighi procedimentali può fondare la responsabilità risarcitoria per la perdita della chance di fruire degli sgravi (cfr. Cass. n. 27107 del 2018 e, più di recente, Cass. n. 9057 del 2026).

Il ricorso è pertanto respinto, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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