Danno da demansionamento: allegazione specifica e presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20427 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma deve essere specificamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio e provato, anche mediante presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con elementi gravi, precisi e concordanti. La valutazione dell’opportunità di ricorrere al ragionamento presuntivo, l’individuazione dei fatti posti a suo fondamento e il giudizio di rispondenza ai requisiti di legge costituiscono apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. È inammissibile la censura che, senza contestare direttamente l’interpretazione dell’atto di parte, denunci omisso medio la violazione delle norme sulle presunzioni e sul valore delle nozioni di comune esperienza.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente della società con mansioni di geometra, agisce per il risarcimento del danno da demansionamento. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’appello, in riforma, rigetta la pretesa risarcitoria, pur confermando la prova della deprivazione delle mansioni.

Il giudice d’appello ritiene che dal demansionamento non discenda automaticamente l’obbligo risarcitorio, poiché il pregiudizio non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato dal lavoratore. Nel ricorso di primo grado la Corte ravvisa solo generiche affermazioni, senza descrizione di alcun concreto episodio di pregiudizio. Il lavoratore ricorre in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., sostenendo che dal ricorso introduttivo, in una valutazione complessiva e diacronica, fosse possibile trarre una prova presuntiva del pregiudizio. La Corte li esamina congiuntamente, data la sostanziale identità del loro svolgimento.

La Suprema Corte richiama l’indirizzo che esclude l’automatismo risarcitorio e ammette la prova del danno professionale, biologico o esistenziale mediante presunzioni, purché fondate su precisi elementi dedotti: qualità e quantità dell’attività svolta, tipo e natura della professionalità coinvolta, durata del demansionamento, nuova collocazione lavorativa, anzianità di servizio.

Tuttavia, osserva il Collegio, la Corte territoriale ha riscontrato un difetto di specifica allegazione, prima ancora che di prova, degli elementi idonei a fungere da indizi. Il ricorrente non contesta direttamente l’interpretazione dell’atto di parte data dal giudice d’appello, ma denuncia omisso medio la violazione delle norme sulle presunzioni.

Né il ricorrente deduce che gli elementi allegati non fossero stati specificamente contestati ai fini dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., né indica su quali nozioni di comune esperienza la Corte avrebbe potuto fondare il convincimento. I primi due motivi sono pertanto inammissibili.

Il terzo motivo, relativo all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile: il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma lamenta che la Corte non abbia considerato nel suo complesso il ricorso introduttivo, deduzione non inquadrabile nel paradigma dell’omesso esame di un fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *