Azione revocatoria ordinaria: la consapevolezza del debitore è accertabile tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. Sez. 3 n. 6602 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni del debitore che abbia compiuto un atto dispositivo a titolo oneroso può essere legittimamente desunta dal giudice di merito per il tramite di un ragionamento presuntivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati nella loro complessità e non in modo atomistico. La censura che, sotto la formale invocazione della violazione dell’art. 2729 cod. civ., miri a contestare la sola plausibilità della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è inammissibile, atteso che il sindacato di legittimità è limitato al controllo sull’esatta applicazione della norma in tema di presunzioni e non può risolversi in un riesame del fatto e della prova. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che attenga alla maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre. In materia di spese di lite, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all’accertamento della violazione del principio di soccombenza, restando la quantificazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

Una società bancaria conveniva in giudizio due coniugi per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’atto pubblico di costituzione di un fondo patrimoniale con conferimento di diversi immobili, stipulato in data successiva alla concessione di un’apertura di credito garantita da fideiussione. La banca assumeva che l’atto fosse stato compiuto in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, vantando un credito azionato tramite ingiunzione di pagamento.

Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto. La Corte d’Appello, nel frattempo intervenuta nel giudizio la società cessionaria del credito, rigettava il gravame proposto dai debitori. Questi ultimi ricorrevano per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 96 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti rivolti a contestare l’accertamento della consapevolezza, in capo ai debitori, di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che tale censura è configurabile solo quando si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte d’ufficio, mentre è inammissibile la doglianza che miri a contestare la valutazione comparativa delle prove, riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 cod. proc. civ.

In relazione al ragionamento presuntivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sussunzione di fatti concreti sotto i requisiti di gravità, precisione e concordanza è censurabile in cassazione solo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dovendosi verificare l’esatta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. anche sotto il profilo dell’applicazione concreta. La critica del ricorrente, tuttavia, non può limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti, sollecitando un riesame precluso al giudice di legittimità.

Nella specie, la Corte d’Appello aveva fondato il proprio convincimento sulla valutazione complessiva di plurime circostanze: la qualità di socio del debitore nella società debitrice, che rendeva inverosimile la non conoscenza dello stato di insolvenza; il rapporto di coniugio tra i costituenti il fondo; la costituzione del fondo patrimoniale pochi mesi dopo la concessione dell’apertura di credito e l’incremento della garanzia fideiussoria. Tali elementi, valutati non atomisticamente ma nel loro insieme, erano stati ritenuti idonei a integrare gli estremi di presunzioni gravi, precise e concordanti, con un ragionamento che la Corte ha giudicato esente da vizi logico-giuridici.

Quanto al quarto motivo, concernente la liquidazione delle spese processuali, la Corte lo ha dichiarato inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando l’erroneo richiamo all’art. 96 cod. proc. civ. anziché all’art. 91 cod. proc. civ. e rammentando che il sindacato di legittimità in materia è circoscritto alla verifica del rispetto del principio di soccombenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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