Esenzione IRPEF vittime del dovere estesa a tutti i trattamenti pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 15 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla correlazione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. L’esenzione ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o conseguenti all’evento lesivo, non ponendo la norma alcuna restrizione sui trattamenti agevolabili. Il giudice contabile, quale Giudice delle pensioni, ha giurisdizione limitatamente alla domanda di pagamento della pensione senza l’applicazione delle ritenute, mentre resta riservata alla giurisdizione tributaria la domanda di accertamento del diritto all’esonero nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Il ricorrente, soggetto equiparato a vittima del dovere, titolare di pensione diretta ordinaria, ha chiesto al Giudice delle pensioni di accertare il proprio diritto all’esonero dall’IRPEF sul trattamento pensionistico e di condannare l’INPS e l’Agenzia delle Entrate al versamento delle somme trattenute.
L’INPS, nel costituirsi, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e, nel merito, il rigetto del ricorso, negando l’applicabilità dell’esenzione ai soggetti equiparati in assenza di una specifica previsione normativa. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione limitatamente alla domanda di pagamento da parte dell’INPS della pensione senza l’applicazione delle ritenute, dichiarando invece il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento dell’esonero nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, tutte le controversie concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15848/2024 e n. 28020/2022.
La Corte ha quindi escluso che la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito sia attratta alla giurisdizione tributaria, trattandosi di rapporto di tipo privatistico, estraneo all’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. Un., n. 19289/2012). Ne consegue che il giudice contabile può pronunciarsi sulla correttezza dell’operato dell’INPS quale sostituto d’imposta, senza efficacia di giudicato sul tema del non assoggettamento alle imposte.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso. La lettera dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, come riconosciuto dalla giurisprudenza tributaria (Cass., Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024; n. 15203/2024), riferisce i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, senza correlazione con l’evento che ha determinato lo status. Il rinvio alle disposizioni richiamate delimita l’ambito dei destinatari, non dei trattamenti agevolabili.
Non sussiste alcun elemento normativo per differenziare il regime fiscale dei soggetti equiparati, poiché tale distinzione contrasterebbe con la nozione stessa di equiparazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato l’INPS a porre in pagamento la pensione al lordo delle ritenute, salvo l’eventuale sopravvenire del giudicato tributario. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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