Danno da disservizio non duplicabile rispetto al danno diretto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 58 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio, consistente nel pregiudizio arrecato al corretto funzionamento dell’apparato pubblico da una prestazione solo apparente o dall’esercizio illecito di una funzione, va determinato con riferimento alla retribuzione percepita dal dipendente infedele, la quale, proprio perché questi persegue un’utilità propria e non un fine istituzionale, può considerarsi inutiliter data. È pertanto inammissibile, per indebita duplicazione della pretesa, la quantificazione di tale voce in misura percentuale del danno diretto già contestato. In tema di responsabilità erariale parziaria, l’importo del danno diretto riconosciuto a carico di un convenuto si decurta della quota imputata al coobbligato che abbia definito il giudizio con il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due dipendenti di una struttura pubblica, un direttore di ufficio e un addetto al medesimo ufficio, contestando loro un danno erariale per il pagamento di trentadue fatture relative a servizi e forniture mai eseguiti tra il 2016 e il 2018, per complessivi € 546.212,40. All’addetto, unico condannato in sede penale, il danno diretto è stato contestato per l’intero a titolo di dolo; al direttore, invece, in via parziaria per colpa gravissima, nella misura del 5%, per omessa vigilanza e mancata custodia delle credenziali.
La Procura ha contestato a entrambi anche un danno da disservizio, quantificato equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura del 10% del danno diretto a carico di uno e del 5% a carico dell’altro. Il direttore ha proposto istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., accolta con decreto e definita con separata sentenza all’esito del versamento. La posizione dell’altro convenuto, rimasto contumace, è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto non costituito, accertata la ritualità delle notifiche della citazione e dei decreti di fissazione dell’udienza.
Sul danno diretto, la Sezione ritiene provata la responsabilità dell’addetto, che in accordo con il legale rappresentante della società ha indotto in errore la struttura inducendola alla liquidazione delle fatture per servizi mai prestati. La ricostruzione si fonda sulle relazioni della Polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza, sulle autorizzazioni al pagamento riconducibili alla sua matricola, sui contatti telefonici con l’amministratore della società e sul contenuto della casella di posta elettronica. L’importo riconosciuto va però decurtato della quota imputata in via parziaria al direttore, che ha definito il giudizio con il rito abbreviato.
Sul danno da disservizio, la Corte non condivide la prospettazione attorea. Il pregiudizio al buon andamento dell’azione pubblica, sia sotto forma di prestazione solo apparente sia di esercizio illecito di una funzione, va commisurato alla retribuzione inutiliter data al dipendente che persegue un’utilità propria. Parametrare invece quella voce all’importo del danno diretto già contestato significa prospettare un pregiudizio già contestato, con una indebita duplicazione della pretesa. La domanda su questo capo è quindi respinta.
Il Collegio accoglie parzialmente la pretesa e condanna il convenuto contumace al pagamento di € 518.892,78, oltre rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti indebiti e interessi legali dal deposito, con condanna alle spese di giustizia liquidate con separata nota ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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