Partecipazioni dell’attivo circolante e minusvalenze non sterilizzabili negli enti del SSN (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 49 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione sociale iscritta nell’attivo circolante di un ente del Servizio sanitario nazionale non può essere sterilizzata mediante la registrazione di una sopravvenienza attiva in contropartita del fondo lasciti e donazioni. I principi di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, dei lasciti e delle donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni, di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 118/2011, trovano applicazione esclusivamente in presenza di immobilizzazioni, anche finanziarie. La partecipazione destinata fin dall’origine alla cessione deve invece essere allocata nell’attivo circolante e la relativa minusvalenza deve concorrere tra i proventi a conto economico ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 118/2011. L’obbligo di revisione annuale delle partecipazioni di cui all’art. 20 d.lgs. n. 175/2016 prescinde dal titolo di acquisto.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale dell’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori sui bilanci di esercizio 2022 e 2023, unitamente alle Note Integrative e alle relazioni sulla gestione. All’esito dell’istruttoria, condotta anche mediante acquisizione di chiarimenti, sono emerse criticità in materia di trasferimenti regionali, di contabilizzazione di partecipazioni e di movimenti tra sezionali di bilancio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accertato che la partecipazione nella società Immobiliare Carimate S.p.A., acquisita per successione testamentaria e ceduta all’esito di asta pubblica per un corrispettivo di euro 4.000,00, era stata allocata dall’ente tra le immobilizzazioni finanziarie. La minusvalenza di euro 2.739,00 era stata successivamente sterilizzata mediante registrazione di una sopravvenienza attiva in contropartita del fondo lasciti e donazioni.

Il Collegio ha ritenuto tale contabilizzazione non conforme al disposto dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 118/2011. La lettera c) della norma estende i principi di valutazione dei contributi in conto capitale ai lasciti e alle donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni, ma tali principi operano solo in presenza di immobilizzazioni, anche finanziarie. Il discrimine tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante è dato, ai sensi dell’art. 2424-bis cod. civ., dalla destinazione della partecipazione a permanere durevolmente nel patrimonio sociale ovvero a essere alienata.

Nel caso di specie la partecipazione, acquisita in via successoria con vincolo di destinazione alla ricerca, era stata destinata fin da subito alla cessione, essendo stata esperita un’asta pubblica già nel dicembre 2020. Essa andava pertanto iscritta nell’attivo circolante, con la conseguenza che la minusvalenza da cessione doveva concorrere a conto economico, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 118/2011, senza possibilità di sterilizzazione. La Sezione ha inoltre rammentato che l’obbligo di analisi annuale delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016 prescinde dal titolo di acquisto, non essendo configurabile un’esenzione per le partecipazioni pervenute per via testamentaria.

Con riferimento ai trasferimenti regionali, la Sezione ha rilevato che la Regione non ha rispettato l’obbligo di riversare all’ente il 95% delle somme incassate nell’anno dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN, ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.l. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013: le percentuali trasferite sono state pari al 94,58% nel 2022, al 70,59% nel 2023 e al 76,35% nel 2024, con somme ancora da incassare per complessivi euro 15.049.074,00. Tale ritardo ha determinato una disponibilità di cassa eccedentaria rispetto ai fabbisogni dell’ente, pari ad euro 130.816.789,00 al 31.12.2023 ed euro 137.074.683,00 al 31.12.2024.

La Sezione ha infine invitato l’ente a dare conto in bilancio dei movimenti reciproci tra i sezionali sanitario e ricerca, indicando in Nota integrativa le ragioni dell’eventuale utilizzo di fondi sanitari per attività sociali e i tempi di reintegro. La deliberazione è stata trasmessa al Collegio sindacale e pubblicata sul sito istituzionale dell’IRCCS ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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