Benefici pensionistici amianto anche senza certificazione INAIL (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 187 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai benefici pensionistici previsti dall’art. 13, comma 7, legge n. 257 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, spetta anche in difetto della certificazione INAIL, quando l’origine professionale della patologia da esposizione all’amianto risulti attestata da provvedimenti dello stesso Istituto. L’accertamento dell’esposizione qualificata ultradecennale può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo richiesta la prova della esatta quantificazione di frequenza e durata del rischio. Il termine di prescrizione del diritto decorre non dalla cessazione dal servizio, ma dal momento della diagnosi della malattia, in ragione della lunga latenza e della natura tendenzialmente asintomatica della patologia. All’INPS spettano i ratei maturati nel quinquennio anteriore alla domanda amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, coniuge superstite e figli di un dipendente civile del Ministero della Difesa deceduto nel 2013 per mesotelioma maligno pleurico, chiedono l’applicazione dei benefici pensionistici per esposizione all’amianto in favore del proprio congiunto, con conseguente riliquidazione della pensione di reversibilità. Il lavoratore era stato alle dipendenze dell’Amministrazione per complessivi diciannove anni, quattro mesi e venti giorni, con mansioni di telefonista, conduttore di mezzi speciali e autista meccanico specializzato presso installazioni militari.
La domanda amministrativa presentata all’INPS nel 2015 era rimasta senza esito. Il giudizio odierno segue la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, a favore della Corte dei Conti. L’INAIL e il Ministero della Difesa si sono difesi eccependo il difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha eccepito la prescrizione decennale e la decadenza triennale, contestando nel merito la mancanza della certificazione INAIL e l’insufficienza della prova.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice dichiara l’estromissione dal giudizio dell’INAIL e del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva. Respinta è anche l’eccezione di estinzione del diritto per prescrizione decennale. Il dies a quo, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., non può essere individuato nella cessazione dal servizio, poiché a quella data i sintomi non si erano manifestati. Esso coincide con la diagnosi istologica del 2012, seguita dal decesso in pochi mesi, in ragione della lunga latenza e della natura asintomatica del tumore.
La Corte ritiene inoltre che l’istanza presentata all’INAIL sia valida ed efficace per l’esercizio del diritto sostanziale, essendo i subprocedimenti devoluti ai due enti intimamente connessi e interdipendenti. Respinge altresì l’eccezione di decadenza triennale: secondo la giurisprudenza contabile consolidata, l’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 opera solo nell’ambito del’ordinamento previdenziale ordinario, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Nel merito, la doglianza sull’assenza della certificazione INAIL è disattesa. L’Istituto ha omesso il rilascio per ragioni meramente formali e cronologiche, ma i provvedimenti del 2015 hanno comunque attestato l’origine professionale dell’infermità. Le dichiarazioni rese dagli ufficiali responsabili delle strutture militari costituiscono elementi di prova presuntivi univoci e concordanti, sufficienti a dimostrare l’esposizione qualificata ultradecennale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Giudice osserva che ai fini del riconoscimento non occorre provare con esattezza frequenza e durata dell’esposizione: basta un elemento grave e preciso, essendo il requisito della concordanza previsto solo per l’eventuale concorso di più presunzioni, secondo i canoni degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. L’accertamento dell’esposizione ultradecennale ricomprende anche pause fisiologiche e assenze per malattia di durata non abnorme.
Accolta invece è l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei: non risultando atti interruttivi anteriori alla domanda del 2015, gli arretrati sono dovuti a decorrere dal quinquennio precedente, oltre interessi e rivalutazione. Le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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