Pensione privilegiata per cumulo di infermità e CTU contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 7 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’INPS è il soggetto competente per l’erogazione del trattamento previdenziale e non può essere esonerato dal giudizio in ragione del carattere vincolato della propria attività rispetto agli esiti della CMV: l’attività valutativa di quest’ultima mantiene carattere endoprocedimentale e rilevanza meramente interna. La domanda amministrativa di pensione privilegiata che abbia ad oggetto il riesame di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio è ammissibile anche se le patologie rivendicate in ricorso non coincidano letteralmente con quelle indicate in sede amministrativa, dovendosi apprezzare la loro portata lesiva attualizzata alla data della valutazione medico-legale. La produzione di perizia di parte idonea a integrare argomento di prova giustifica, una volta decise le questioni preliminari, la disposizione di CTU con separata ordinanza e la prosecuzione del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio dall’1 febbraio 2021, ha chiesto all’INPS la pensione privilegiata di settima categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981, per il cumulo di più stati patogeni conseguenti a lesioni traumatiche al rachide, già riconosciute dipendenti da causa di servizio. L’Istituto ha rigettato la domanda, recependo le valutazioni della CMV di Firenze, che aveva esaminato le infermità nella loro qualificazione originaria senza apprezzarne i risvolti evolutivi.

Il contribuente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’11 novembre 2021 e il verbale della CMV, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata tabellare a vita e, ove necessario, la disposizione di CTU medico-legale. L’INPS si è costituta eccependo il difetto di legittimazione passiva per il carattere vincolante delle valutazioni della CMV e, nel merito, l’inammissibilità per non coincidenza tra infermità indicate in sede amministrativa e quelle rivendicate in ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte contabile affronta in via preliminare le due eccezioni dell’Istituto previdenziale, rigettandole entrambe. Quanto al difetto di legittimazione passiva, il giudice unico osserva che il carattere vincolato dell’attività amministrativa rimessa all’INPS rispetto agli esiti dell’esame della CMV non assume rilievo: l’Istituto resta il soggetto competente per l’erogazione del trattamento previdenziale, mentre l’attività valutativa della CMV conserva carattere endoprocedimentale e rilevanza meramente interna.

Anche l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del CGC è respinta. Il giudice rileva che correttamente l’istanza amministrativa ha avuto ad oggetto il riesame di infermità già occorse e che tale riesame si sarebbe dovuto attualizzare nella sua portata lesiva alla data della valutazione rimessa alla CMV. L’oggetto della contestazione non è dunque la qualificazione originaria delle patologie, ma gli esiti provvedimentali di rigetto della domanda di pensione privilegiata.

Superate le questioni di rito, la Corte rileva che è stata prodotta una perizia di parte redatta da medico ospedaliero specialista in ortopedia e traumatologia, idonea a integrare argomento di prova. Su tale base, con sentenza non definitiva, il giudice dispone con separata ordinanza la consulenza tecnica d’ufficio sulla materia, con prosecuzione del giudizio. Le spese sono rimesse al definitivo.

Il dispositivo rigetta l’eccezione di inammissibilità e quella di difetto di legittimazione passiva, provvedendo con separata ordinanza in merito all’istruzione probatoria e al prosieguo. Resta quindi impregiudicata ogni valutazione sul merito del diritto alla pensione privilegiata, che sarà esaminato all’esito dell’accertamento tecnico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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