Danno erariale da attività extramoenia non autorizzata e occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. III App. n. 209 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale derivante dallo svolgimento di attività libero-professionale da parte del dirigente medico in regime di esclusiva, l’omessa richiesta dell’autorizzazione prescritta integra un occultamento doloso del danno, che impedisce il decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994 n. 20. Il danno da differenze retributive per le indennità legate al regime di esclusiva va quantificato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, ma limitatamente ai mesi in cui l’attività vietata è stata effettivamente svolta. Il potere riduttivo non è applicabile in presenza di illeciti connotati da dolo.

Il Fatto

La Guardia di Finanza di Bergamo, con relazione del 31 gennaio 2019, ha segnalato alla Procura erariale la possibile sussistenza di un danno imputabile a un dirigente medico specialista in oculistica, in regime di esclusiva dal 2002, il quale tra il 2013 e il 2016 avrebbe svolto attività professionale presso società private senza autorizzazione.

La Procura territoriale ha individuato due voci di danno: il trattamento economico aggiuntivo riconosciuto ai dirigenti in esclusiva e indebitamente percepito, e i compensi extramoenia non autorizzati da riversare alla struttura sanitaria. La Sezione regionale ha condannato il dirigente, che ha proposto appello chiedendo, in via principale, l’accertamento della prescrizione e, in subordine, la riduzione della condanna. La Procura Generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge l’eccezione di prescrizione. Richiamando la legge n. 20/1994, osserva che il termine quinquennale decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o dalla sua conoscibilità. Lo svolgimento di incarichi esterni in parallelo all’occupazione principale, senza richiedere l’autorizzazione, integra una tipica ipotesi di occultamento doloso: non un comportamento meramente passivo, ma la maliziosa serbazione del silenzio su circostanze del rapporto di impiego rispetto alle quali esiste un dovere giuridico di informazione. Richiama sul punto Corte dei conti, Sez. III app., n. 55/2017, Sez. II n. 129/2020, Sez. II Appello n. 150/2022 e Corte conti, Sez. III Centrale di Appello n. 164/2024.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione della condotta come dolosa. Il dirigente, per la preparazione culturale e la qualifica professionale, aveva piena consapevolezza del regime giuridico dell’esclusiva e degli obblighi derivanti. I pareri del consulente contabile non possono assurgere a esimenti idonee a escludere la prevedibilità e la volontarietà del danno.

La Corte accoglie invece parzialmente il motivo concernente i compensi percepiti tramite la convenzione con la società. Da alcune fatture emerge un totale di euro 5.651,48, al netto degli oneri fiscali, per cui è constatabile unicamente un’irregolarità nelle modalità di erogazione: tali somme sarebbero spettate al professionista, previa decurtazione della quota del 18,37%. Non avendo la Procura azionato la richiesta per questa minor quota, nemmeno in via subordinata, non è configurabile alcun danno. Per la restante voce il danno è rideterminato in euro 11.366,28.

Quanto alla quantificazione delle differenze retributive, la Corte ritiene di dover risarcire la differenza tra percepito e dovuto solo per i mesi di effettivo svolgimento dell’attività vietata. Calcolata la differenza media mensile in euro 2.504,52, e accertata l’inattività in tredici mesi specificamente indicati, il danno è determinato in euro 87.658,40 al lordo; detratto quanto già versato in sede penale (euro 40.671,80), residua euro 46.986,60. Il potere riduttivo è escluso per la natura dolosa degli illeciti.

La condanna complessiva è quindi pari a euro 58.353,40, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado, con spese compensate.

Nota della Redazione

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