Incarichi esterni illegittimi e danno erariale: confermata la condanna degli amministratori (Corte dei Conti Sez. III App. n. 213 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi di consulenza a soggetti esterni costituiscono opzione ammissibile solo in presenza di presupposti specifici e concorrenti: carenza organica accertata mediante reale ricognizione delle professionalità in servizio, complessità dei problemi eccedente le competenze interne, indicazione di contenuti, criteri e durata dell’incarico, proporzione tra compenso e utilità conseguita. Tali presupposti devono essere esplicitati nel provvedimento di conferimento. Ai fini dell’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, il personale dell’ente associativo cui la legge provinciale trasferisce l’esercizio obbligatorio della funzione urbanistica va computato tra il personale in servizio dell’ente conferente. Il conferimento di incarichi onerosi in presenza di strutture associate idonee integra colpa grave e danno erariale.

Il Fatto

Un amministratore locale impugna la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale territoriale lo ha condannato, insieme ad altri componenti della Giunta e a un funzionario, al risarcimento del danno erariale in favore del Comune. La condanna riguarda l’adozione, con colpa grave, di due deliberazioni di Giunta con le quali erano stati conferiti a un professionista esterno incarichi professionali per un compenso complessivo considerato dalla Procura attrice di oltre 30.000 euro.

Gli incarichi riguardavano la ricognizione degli edifici storici del comprensorio, la redazione del progetto di revisione del piano attuativo di una frazione e la formulazione di proposte urbanistiche per la variante generale al P.R.G. Secondo il giudice di prime cure, tali prestazioni erano surrogabili dagli uffici interni e dal servizio tecnico-urbanistico dell’ente associativo, in difetto dei presupposti normativi nazionali e provinciali. L’appellante contesta la valutazione dei fatti, l’elemento soggettivo e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui gli incarichi esterni richiedono condizioni specifiche e concorrenti, da accertare con una reale ricognizione delle professionalità disponibili e da esplicitare nel provvedimento motivazionale (sentenze n. 273 del 31 maggio 2023 e n. 126 del 2 maggio 2024). Le singole fattispecie vanno poi valutate considerando dimensioni dell’Ente, assetto organizzativo e pregresso agire dell’Amministrazione.

La documentazione conferma la correttezza dell’impianto di prime cure. Quanto al primo incarico, la relazione prodotta dal professionista risulta di natura meramente interlocutoria, consegnata solo un mese prima della scadenza del termine e priva dell’esame delle schede degli edifici e dei necessari aggiornamenti: ciò esclude ogni ragione di urgenza. Quanto agli altri incarichi, il servizio tecnico-urbanistico dell’ente associativo era dotato delle competenze necessarie e aveva già svolto in passato attività analoghe per il medesimo Comune, dimostrando la propria costante disponibilità.

Il Collegio rileva inoltre che il professionista non ha prodotto alcuno degli elaborati e delle relazioni tecniche che si era obbligato a predisporre, come attestato dalla nota del Segretario comunale. Ciò smentisce la prospettata natura di alta consulenza intellettuale.

Decisiva è la questione del personale computabile. Poiché la legge provinciale trasferisce al Comune le funzioni amministrative in materia urbanistica con obbligo di esercizio associato mediante la Comunità, il personale di quest’ultima va incluso tra il personale in servizio ai fini dell’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001. La ridotta dotazione tecnica comunale è coerente con tale obbligo di gestione associata.

La condotta degli amministratori è quindi gravemente colposa, per avere ignorato il chiaro quadro normativo provinciale e motivato apoditticamente il ricorso all’esterno. La riduzione del 10% del danno, applicata ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, è giudicata corretta e financo benevola, poiché la prestazione esterna si è rivelata in larga parte inutile. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con condanna dell’appellante alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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