La questione fiscale sulla pensione privilegiata spetta al giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 135 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Rientra in tale ambito anche la domanda che investa la corresponsione del trattamento al lordo ovvero al netto delle ritenute fiscali, poiché il petitum sostanziale attiene al trattamento pensionistico e non all’esercizio del potere impositivo. Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte non sono pertanto attratte alla giurisdizione del giudice tributario. Restano estranee a siffatta giurisdizione le sole controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, in qualsiasi sua declinazione.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato a riposo per inidoneità al servizio, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto agli assegni accessori per cumulo di infermità per due superinvalidità, la liquidazione dei ratei di pensione maturati e non corrisposti e il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha inoltre domandato che tali importi fossero calcolati sull’intero ammontare degli assegni e non al netto dell’imposta, senza applicazione di alcuna ritenuta fiscale sugli accessori. Le intimate si sono costituite eccependo la prescrizione del diritto vantato.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che una parte del petitum investiva la liquidazione di somme al netto dell’imposta e senza ritenute, e ha quindi sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., la questione di giurisdizione, ritenendo che la materia esulasse dalla cognizione contabile a favore di quella tributaria.
Nel decidere la questione, il Collegio monocratico ha ricostruito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui tutte le questioni aventi ad oggetto non solo la sussistenza del diritto a pensione, ma anche la sua esatta quantificazione — compresa la corresponsione al netto ovvero al lordo delle ritenute fiscali — sono attratte nella sfera di cognizione del giudice contabile.
È richiamato il principio per cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal sostituto, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (Cass. Sez. U. n. 15031 del 2009; Cass. Sez. U. n. 8312 del 2010; Cass. Sez. U. n. 19289 del 2012).
Esclusa la giurisdizione tributaria, spettano in via esclusiva alla Corte dei conti, a norma del R.D. n. 1214/1934, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica (Cass. Sez. U. n. 573 del 2003; Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016; Cass. n. 7755 del 2017).
Il Collegio ha precisato che la giurisdizione contabile è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione, mentre restano fuori le controversie relative al trattamento di fine rapporto (Cass. Sez. U. n. 25039 del 2013; Cass. Sez. U. n. 10455 del 2008). Nella specie, la domanda di rimborso riguardava ritenute operate sulla pensione privilegiata, sicché l’accertamento del credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il petitum sostanziale (Cass. civ., Sez. V, n. 24298 del 2019).
La Corte ha quindi dichiarato la propria giurisdizione, riservando al definitivo le spese e le eccezioni preliminari, e ha fissato la successiva udienza di trattazione.
Nota della Redazione
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