Ambulatorietà della pensione di guerra e pregiudizialità amministrativa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 115 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione indiretta di guerra dell’orfano maggiorenne inabile può sorgere anche in epoca successiva al decesso del dante causa, poiché l’espressione «siano o divengano inabili a proficuo lavoro» recata dall’art. 45 del d.P.R. n. 915/1978 non è stata implicitamente abrogata dall’art. 6 della legge n. 656/1986. Sul piano processuale, tuttavia, il requisito inabilitante sopravvenuto rispetto alla domanda amministrativa non è azionabile in via giudiziale: l’art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c. esclude l’applicabilità al processo pensionistico dell’art. 149 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che la nuova patologia deve essere previamente sottoposta all’Amministrazione mediante autonoma domanda o integrazione. Nel giudizio pensionistico di appello non è deducibile il difetto di motivazione su questioni di fatto, salvo il caso di motivazione assente o meramente apparente.
Il Fatto
Il ricorrente, orfano maggiorenne di un militare dichiarato morto presunto perché disperso in guerra, ha chiesto nel 2014 il riconoscimento del trattamento pensionistico indiretto di guerra già goduto dalla madre, deceduta. L’istanza è stata respinta dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno con provvedimento del novembre 2014, sulla base di un giudizio di non inabilità a qualsiasi proficuo lavoro formulato dalla competente Commissione medica di verifica.
Il ricorso del pensionato è stato accolto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania con sentenza non definitiva nel 2023, che ha accertato il requisito inabilitante dal febbraio 2015 — epoca successiva alla visita collegiale — per l’insorgenza di una patologia tumorale. Con successiva sentenza definitiva è stato riconosciuto anche il requisito reddituale e il diritto alla pensione. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello, deducendo la falsa applicazione del principio di ambulatorietà e la violazione della pregiudizialità amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di gravame investe l’esatta applicazione delle norme sostanziali e processuali. La Corte premette che, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, restando le questioni di fatto — tra cui classifica e aggravamento delle infermità — estranee al gravame, salvo difetto assoluto o apparente di motivazione, secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000.
Sul piano sostanziale il Collegio chiarisce che l’espressione «siano o divengano inabili» va interpretata nel senso che il requisito inabilitante può intervenire anche dopo il decesso del dante causa, diversamente da quanto previsto per le pensioni privilegiate civili e militari dall’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973. Il d.P.R. n. 915/1978 ha recepito i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 37/1975, che aveva dichiarato illegittima la previgente normativa nella parte in cui ancorava il diritto alla inabilità insorta prima della maggiore età o del decesso del genitore.
La Corte respinge la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’art. 6 della legge n. 656/1986 avrebbe implicitamente abrogato l’inciso «siano o divengano», ritenendo il precedente invocato isolato e non condiviso da altra pronuncia di segno contrario.
Il passaggio decisivo è processuale. Pur ammettendo che il diritto possa sorgere successivamente, il Collegio ritiene dirimente l’art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c., che vieta l’applicabilità al processo pensionistico dell’art. 149 disp. att. c.p.c.. La formula «processo pensionistico» ricomprende, in mancanza di espresse esclusioni, tutte le tipologie di giudizi pensionistici, civili, militari e di guerra. Aderendo al precedente di questa Sezione n. 579/2022, la Corte afferma che la disciplina procedurale è omogenea e che eventuali patologie sopravvenute devono formare oggetto di nuova domanda o di integrazione, essendo indispensabile che l’Amministrazione sia messa in condizione di valutare quegli stati patologici.
Nella specie, la patologia tumorale è insorta solo dopo la definizione del procedimento amministrativo, nel febbraio 2015: era pertanto onere del ricorrente presentare previamente la domanda amministrativa per la nuova patologia. Il primo motivo è dunque fondato; l’ulteriore motivo resta assorbito. Ne consegue l’annullamento di entrambe le sentenze territoriali, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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