Conto del consegnatario irregolare se reso a valore e non a quantità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 387 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni per debito di custodia deve rappresentare la gestione a quantità e valore, con indicazione di carico, scarico e rimanenze; un conto redatto col solo modello 16/M, ossia a solo valore e senza tipologia e quantità dei beni, è irregolare. Le scritture contabili integrative trasmesse dall’Amministrazione in corso di giudizio non sanano l’irregolarità, poiché il conto non è l’insieme di singole scritture, ma una rendicontazione complessiva in un unico prospetto. L’omessa relazione dell’organo di controllo interno non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione. L’incertezza sulle consistenze iniziali si riflette sui resti finali e preclude l’approvazione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal consegnatario con debito di custodia di beni mobili di una dislocazione di un centro di rifornimento e mantenimento dell’Esercito, per l’esercizio 2019, depositato nel settembre 2022.
Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore aveva rilevato che il conto era costituito dal solo modello 16/M e che non era stata trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., concludendo per la dichiarazione di irregolarità senza discarico. L’agente ha depositato memoria; l’Amministrazione ha trasmesso in corso di giudizio ulteriori scritture contabili, prendendo atto del mutato orientamento della Sezione. La questione arriva così al collegio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, l’art. 616 e l’art. 626 del medesimo regio decreto, l’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002. Da tali disposizioni emerge un principio generale: il consegnatario rende il conto dando debito dei beni non solo secondo specie, qualità e categoria, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari.
Nel caso concreto il documento depositato espone gli aumenti e le diminuzioni per soli titoli, espressi solo in valore e non per tipologia di beni. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio. Il conto, quindi, non è rappresentativo della gestione.
La Corte richiama il proprio orientamento, espresso anche in Sez. Veneto n. 168/2024: la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto, ma è necessario che questo esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dalle norme, dando atto del carico, dello scarico, dell’esito e della rimanenza. Le scritture prodotte in giudizio dall’Amministrazione sono meramente integrative: nel complesso contengono gli elementi necessari, ma nessuna, singolarmente, ottempera alle prescrizioni di legge, e avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore.
Il conto, afferma il collegio, non è dato dall’insieme di singole scritture, ma da una rendicontazione complessiva in un unico prospetto riepilogativo: in sua assenza alcun esame può essere condotto, non potendo il giudice sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione.
Quanto al passaggio di consegne, l’accertamento delle consistenze finali è stato sottoposto alla condizione della conclusione di accertamenti ancora in corso sulla precedente gestione. La mancanza di certezza sulle consistenze iniziali si riflette sull’intera gestione e rende incerte anche le consistenze finali, precludendo l’approvazione. La mancata relazione ex art. 139 c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione. Pertanto, pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
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Nota della Redazione
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