Pensione tardiva e TFR: giurisdizione contabile e cessazione della materia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 82 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza dei ratei del trattamento pensionistico e degli interessi sui ratei tardivamente corrisposti, restando esclusa ogni altra materia non funzionale al trattamento pensionistico. Il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio, quali emolumenti conclusivi del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sono attratti alla giurisdizione ordinaria, con conseguente difetto di giurisdizione contabile. La cessazione della materia del contendere presuppone che risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che non vi sia più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di una struttura sanitaria pubblica in quiescenza dal 1/7/2024, ha adito la Corte dei conti lamentando il mancato pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia e del TFR, nonostante le istanze e le diffide inoltrate sia all’INPS sia all’azienda sanitaria di appartenenza. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al pagamento, oltre interessi, con condanna alle spese.

L’INPS, costituendosi, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la pensione e di difetto di giurisdizione per il TFR, rappresentando di aver ricevuto dalla struttura sanitaria solo nel giugno 2025 la documentazione necessaria e di aver poi liquidato il trattamento con pagamento degli arretrati nel gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice unico ricostruisce l’ambito della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti. Essa si esercita nelle controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza monetaria dei ratei pensionistici e degli interessi sui ratei tardivamente corrisposti, nonché sulla sufficienza o eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione. Resta escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico.

Su questa base la Corte dichiara il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di liquidazione del TFR. L’emolumento, quale trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non è soggetto alla cognizione del giudice contabile. Il principio è affermato in continuità con Cass. SS.UU. n. 11849/2016 e con varie pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali. La giurisdizione spetta al giudice ordinario, competente sul rapporto di lavoro.

Quanto al trattamento pensionistico, dagli atti risulta che in corso di causa l’INPS ha liquidato la pensione e corrisposto gli arretrati con pagamento effettuato nel gennaio 2026, come attestato dal cedolino depositato in data 11/3/2026. Il ritardo nella liquidazione è dipeso dalla trasmissione tardiva della documentazione da parte dell’azienda sanitaria, avvenuta solo nel giugno 2025, cui ha fatto seguito la nuova domanda del ricorrente e la liquidazione entro pochi mesi.

Il Giudice unico richiama la nozione di cessazione della materia del contendere, che ricorre quando non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Poiché il ricorrente ha aderito alla richiesta dell’INPS, la cessazione va dichiarata.

Sulla regolazione delle spese la Corte dispone la compensazione. Per il TFR la decisione ha natura di rito; per la pensione il ritardo non è imputabile all’INPS, ma alla tardiva trasmissione documentale da parte dell’azienda sanitaria, seguita da nuova domanda e liquidazione in tempi brevi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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