Contributi FEAGA e titolo di conduzione condanna per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 71 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari al settore agricolo, il beneficiario che abbia perduto il titolo di conduzione dei terreni — per effetto della risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio — e che continui a dichiararli nella propria consistenza aziendale nelle domande uniche di pagamento, consegue indebitamente i contributi FEAGA e risponde a titolo di dolo del relativo danno erariale. La Corte dei conti ha giurisdizione sulla controversia a prescindere dalla natura pubblica dei soggetti coinvolti, in ragione della finalità pubblicistica delle risorse erogate. Non è sufficiente la materiale coltivazione dei fondi: occorre un valido ed efficace titolo giuridico di disponibilità delle superfici. Integra la clausola di elusione la condotta diretta a creare artificialmente le condizioni per ottenere l’aiuto in contrasto con gli obiettivi della normativa.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio un produttore agricolo, quale beneficiario di aiuti comunitari, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di 4.564,43 euro, oltre accessori, per aver percepito indebitamente contributi FEAGA negli anni dal 2014 al 2018.
La vicenda trae origine da una denuncia del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. Dalle indagini è emerso che alcuni terreni, censiti nel comune di Acquaviva delle Fonti, erano stati acquistati dal convenuto con patto di riservato dominio senza che fossero state pagate integralmente le rate del prezzo. Il contratto era stato risolto con sentenza n. 23544/2013 del Tribunale di Roma, passata in giudicato. Ciò nonostante, i fondi erano stati inseriti nella consistenza aziendale del produttore con dichiarazione di proprietà, con conseguente indebita percezione dei contributi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza. Nel merito ha ritenuto fondata l’azione.
Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando la natura pubblica delle risorse erogate e la finalità pubblicistica del programma di aiuto, idonea a radicarla a prescindere dalla natura pubblica dei soggetti coinvolti.
Nel merito, la Corte ha osservato che la condotta del beneficiario ha superato dolosamente la soglia di irregolarità ammissibile indicata dai Regolamenti UE, segnatamente il Reg. CE n. 1122/2009, avendo creato artificialmente le condizioni per l’ottenimento del beneficio in contrasto con gli obiettivi della legislazione. È stata richiamata la clausola di elusione del Reg. CE n. 73/2009, che esclude i pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni necessarie, nonché la disciplina del Reg. (UE) 1306/2013.
La Corte ha sottolineato che il destinatario dei finanziamenti deve essere effettivamente titolare del diritto all’aiuto, in quanto in possesso di un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda. Non è sufficiente la sola materiale coltivazione dei fondi. La disponibilità della superficie deve essere sostenuta da idonei titoli, come chiarito dalla disciplina nazionale (d.P.R. n. 503/1999, integrato dal d.lgs. n. 99/2004) e dalle prescrizioni comunitarie che impongono agli Stati membri di istituire un Sistema Integrato di Gestione e Controllo per prevenire e perseguire le frodi.
La piena consapevolezza del comportamento è stata ravvisata nella reiterazione della condotta per ciascuna annualità contestata: il convenuto, in occasione della presentazione di ogni domanda unica di pagamento, ha dichiarato di avere la disponibilità di terreni sui quali non vantava più alcun valido titolo giuridico, includendoli illecitamente nella propria consistenza aziendale. Il danno è stato ritenuto pacificamente corrispondente ai contributi ottenuti nel periodo 2014-2018 in assenza dei requisiti di legge. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con spese di giudizio a carico dello stesso secondo la soccombenza.
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Nota della Redazione
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