Nessun conto giudiziale per consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 208 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, il cui incarico si esaurisca in un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava esclusivamente sul consegnatario con debito di custodia, cioè su chi gestisce un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dal giudizio di conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Difettando i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un dipendente comunale che aveva operato come consegnatario di beni mobili presso un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2015. Il conto, datato 30 gennaio 2016, era stato depositato presso la Sezione solo il 31 gennaio 2023, tramite l’applicativo Sireco, dalla responsabile del procedimento, con rilevante ritardo rispetto alla tempistica dell’art. 139 del codice di giustizia contabile.
Con la relazione istruttoria il magistrato aveva deferito all’esame del Collegio il conto, rilevando l’insussistenza dei presupposti per una declaratoria di regolarità e di discarico. L’agente ha depositato memoria, osservando che per i beni affidati, destinati all’ordinario funzionamento degli uffici, non era configurabile un debito di custodia, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo sulla resa del conto. L’art. 93 del T.U.E.L. impone l’obbligo per il tesoriere e per ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, ma la giurisprudenza contabile consolidata ne circoscrive l’ambito: anche per i beni mobili degli enti locali solo i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto.
La Corte richiama la giurisprudenza di diverse Sezioni regionali, che ha escluso l’obbligo per i consegnatari con mero debito di vigilanza e per i beni immobili. Il discrimine è quindi la natura dell’incarico, non la materialità del bene.
Sul piano ricostruttivo, il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte assegnate all’ufficio per uso immediato. Solo quando la giacenza ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità si configura una vera gestione contabile, con connesso obbligo restitutorio.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino, in conformità al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sull’agente un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti della resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile; le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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