Danno all’immagine e prescrizione reato azionabile solo doppio utilità non prescritte (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 1 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, presuppone quale requisito di diritto la sentenza penale irrevocabile di condanna per reato commesso a danno dell’amministrazione. Ove il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione, difetta la definitività dell’accertamento della colpevolezza e permane la presunzione di innocenza, sicché la pretesa risarcitoria non è azionabile per la parte correlata ai fatti prescritti. Ne consegue che la presunzione del doppio delle utilità illecite percepita dal dipendente va parametrata al solo importo delle utilità non coperte da prescrizione. La scelta legislativa di differenziare la responsabilità erariale dei pubblici dipendenti rispetto ai principi comuni in materia è costituzionalmente legittima.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due dipendenti di un Comune per sentirli condannare al risarcimento del danno all’immagine cagionato all’ente, quantificato in misura pari al doppio delle utilità illecite percepite, oltre rivalutazione e interessi. La vicenda trae origine da una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione, divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione.
I convenuti non hanno presentato controdeduzioni né si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche. La Sezione aveva disposto un rinvio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016, questione sollevata da altra Sezione giurisdizionale e potenzialmente incidente sull’an e sul quantum della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie alla luce della disciplina del danno all’immagine, introdotta dall’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, che ha aggiunto il comma 1-sexies all’art. 1 della legge n. 20/1994. La norma prevede che l’entità del danno si presuma, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita. Nel caso concreto sussistono la commissione di reati contro la pubblica amministrazione da parte di soggetti legati da rapporto di servizio e la sentenza di condanna passata in giudicato che li accerta.
Il giudice penale, tuttavia, ha ritenuto prescritti i reati commessi anteriormente al 30 luglio 2006. Il Collegio osserva che il danno all’immagine è intrinsecamente connesso, quale requisito di diritto, alla condanna definitiva dell’imputato e non alla prescrizione del reato, pur accertato in primo grado. Tale circostanza incide sull’azionabilità parziale e sulla correlata quantificazione della pretesa, che non può essere esercitata per la parte relativa all’estinzione intervenuta per prescrizione.
A sostegno, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2023, che ha ritenuto non fondate le censure di irragionevolezza riferite alle norme che pongono limiti all’azionabilità del diritto al risarcimento per lesione all’immagine. Il giudice delle leggi ha ribadito che la configurazione della responsabilità erariale è costituzionalmente legittima e che, per i pubblici dipendenti, la responsabilità per danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni.
La Corte costituzionale ha inoltre precisato che la pronuncia di estinzione del reato, a differenza del proscioglimento ex art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., presuppone soltanto la mancanza di cause evidenti per una formula di merito, ma risulta priva di un accertamento dell’effettiva colpevolezza e non è idonea a superare la presunzione di innocenza. Ne deriva che, per il periodo antecedente al termine indicato dal giudice penale, non sussiste il requisito imprescindibile della condanna irreversibile stabilito dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.
Quanto alla determinazione quantitativa, il Collegio conferma il criterio del doppio delle utilità illecite, ma parametra il quantum al solo importo non coperto da prescrizione, detraendo le somme anteriori al luglio 2006. Ai fini dell’addebito, distingue le poste in relazione agli specifici benefici illeciti percepiti da ciascun convenuto, dividendo in parti uguali gli importi ove manchino elementi utili. La domanda è quindi parzialmente accolta e i convenuti sono condannati in favore del Comune danneggiato; le spese seguono la soccombenza e sono poste a loro carico in solido.
Nota della Redazione
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