Recupero indebito pensionistico entro l’anno dalla dichiarazione dei redditi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 86 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di indebiti pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario, l’Istituto previdenziale deve procedere alla verifica delle situazioni reddituali nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati e, entro l’anno civile successivo, deve provvedere, a pena di decadenza, al recupero dell’eventuale indebito. Le verifiche sui redditi finalizzate all’applicazione dei limiti di cumulabilità possono essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, soltanto a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l’anno successivo a quello di produzione del reddito. L’obbligo di comunicazione degli eventi che comportano variazione della pensione si assolve mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo a quelli di maturazione. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte del beneficiario non può ingenerare alcun legittimo affidamento sulla stabilizzazione del trattamento percepito.

Il Fatto

La vicenda riguarda una titolare di pensione di reversibilità alla quale l’INPS, con provvedimento del 4 novembre 2019, contestava la percezione di somme eccedenti i limiti di cumulabilità tra trattamento ai superstiti e redditi propri per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, quantificate in euro 6.565,78.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 291/2024, aveva accolto il ricorso di primo grado dichiarando l’irripetibilità della somma per il legittimo affidamento ingenerato dal tempo trascorso tra la percezione delle somme e il provvedimento di recupero. L’INPS ha proposto appello, lamentando violazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 5 del d.P.R. n. 429 del 1986 e dell’art. 2033 cod. civ., oltre al contrasto con il principio delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione in giudizio della parte appellata, depositata con comparsa sottoscritta da difensore privo di ius postulandi per assenza dell’abilitazione dinanzi alle superiori giurisdizioni prescritta dall’art. 28, comma 2, c.g.c., dichiarando conseguentemente la contumacia della stessa. Quanto all’ammissibilità dell’appello, il Collegio ha ritenuto che l’atto introduca censure qualificabili come errori di diritto, come tali consentite dall’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici limita l’appello ai soli motivi di diritto.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti a tutti i regimi previdenziali e ha introdotto, mediante la tabella F, limiti diversificati alla piena cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario. La Corte costituzionale n. 162/2022, richiamata dal Collegio, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto di tale norma e della connessa tabella nella parte in cui non prevede che la decurtazione effettiva non possa operare in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

Sul piano dei termini, il Collegio ha richiamato l’art. 9 della legge n. 428 del 1985, secondo cui la revisione dei pagamenti disposti mediante procedure automatizzate deve essere espletata entro un anno dalle lavorazioni, con carattere provvisorio delle liquidazioni fino allo spirare del periodo previsto per la revisione, e l’art. 5 del d.P.R. n. 429 del 1986, che ribadisce la provvisorietà e fa salva l’azione di recupero anche dopo tale termine. Ha poi valorizzato l’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, qualificato dalla Corte costituzionale n. 166/1996 come criterio di orientamento, che impone all’INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza. Nel solco di Cass. civ. n. 29688/2024 e n. 3802/2019, e di Sez. I App. n. 147/2025, il Collegio ha affermato che il termine decorre dall’anno di conoscibilità dei redditi e che il recupero deve avvenire, a pena di decadenza, nell’anno civile successivo.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’INPS ha avuto conoscenza dei redditi del 2017 solo in seguito alla presentazione del modello 730 avvenuta nel 2018 e che nell’anno successivo, il 2019, ha tempestivamente emesso il provvedimento di recupero. Ha inoltre ribadito, richiamando le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, che il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte del beneficiario non può creare alcun legittimo affidamento. L’appello è stato quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese di difesa in favore dell’INPS in euro 1.500,00, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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