Revocazione per documenti nuovi: decisività e colpa nell’accesso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 250 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione, l’art. 206, terzo comma, cod. giust. cont. ammette i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, poiché la sentenza di revocazione si sostituisce a quella revocata. Il motivo revocatorio del rinvenimento di documenti nuovi, ex art. 202, primo comma, lett. d), cod. giust. cont., richiede la prova diretta dei fatti controversi, non meri elementi indiziari, la preesistenza del documento alla sentenza impugnata, la sua scoperta successiva, l’impossibilità della produzione in giudizio per causa non addebitabile alla parte e la decisività del documento medesimo. La decisività sussiste solo quando il documento sia idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche complesse.
Il Fatto
Con sentenza di primo grado il sindaco di un piccolo Comune veneto era stato condannato al pagamento in favore dell’Erario, con applicazione del potere riduttivo, per aver liquidato, mediante il sistema delle spese di economato, prestazioni lavorative rese da due dipendenti, in assenza del preventivo controllo di legittimità del CO.RE.CO. e con buoni di pagamento privi di data e firma.
L’appello proposto dall’interessato veniva dichiarato abbandonato. Circa ventotto anni dopo, al momento delle trattenute operate sul trattamento pensionistico, l’ex sindaco proponeva revocazione, deducendo il rinvenimento di documenti nuovi idonei a escludere il danno e la colpa. La Sezione giurisdizionale regionale rigettava la domanda per difetto dei presupposti. Da qui l’appello davanti alla Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di carattere generale: i fatti di causa risalgono a vicende lontane nel tempo e in larga misura irripetibili, verificatesi in un Comune sprovvisto di ufficio di ragioneria, con segretari comunali continuamente avvicendatisi. Le irregolarità procedurali contestate risultano connotate dall’assoluta necessità di provvedere in tempi rapidi a spese di funzionamento, per garantire la continuità amministrativa dei servizi, e non da volontà dolose o comportamenti irresponsabili del sindaco.
Tuttavia, osserva la Corte, si tratta di doglianze che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di appello avverso la sentenza di primo grado, perché riferibili a un possibile errore valutativo del primo giudice. Esse vengono proposte per la prima volta nel giudizio di revocazione.
Passando al merito dei presupposti, il giudice di revocazione ha correttamente verificato l’assenza delle condizioni per l’accesso al rimedio. Quanto alla novità, l’istante non ha fornito prova di aver proposto istanza di accesso né di aver ricevuto risposta negativa dall’Amministrazione o dalla Procura erariale. Quanto alla decisività, l’intera motivazione della sentenza di primo grado poggia su un iter logico-giuridico fondato su presupposti completamente differenti — ancorati a violazioni procedurali ritenute non giustificate — che non risultano messi in discussione o intaccati dai dedotti profili di novità.
I documenti rinvenuti testimoniano l’esistenza di una corrispondenza ufficiale tra l’Amministrazione comunale e la Procura erariale, trasmessa per conoscenza al Prefetto e al Presidente del CO.RE.CO. Rispetto a tali atti il ricorrente non ha provato, né tentato di affermare, che i destinatari non li avessero ricevuti, né che l’ignoranza circa la loro esistenza fosse dipesa dal fatto dell’avversario o da cause di forza maggiore. Essi costituivano documentazione ufficiale pienamente accessibile presso il Comune, risultando invio e ricezione dai registri di protocollo, e presso il fascicolo istruttorio della Procura contabile.
Neppure può riconoscersi a detta documentazione natura di prova diretta dei fatti di causa, priva di esigenze di argomentazioni induttive: essa fornisce solo argomenti o elementi di prova. Diversamente sarebbe stato se le missive avessero dimostrato che il pagamento non vi fu o che gli atti furono vistati dal CO.RE.CO. L’appello è pertanto infondato e la sentenza impugnata confermata, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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