Danno erariale per falso titolo di studio del collaboratore scolastico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 100 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi consegue l’accesso all’impiego pubblico mediante la falsa dichiarazione del possesso di un titolo di studio risponde del danno erariale corrispondente alle retribuzioni indebitamente percepite, perché il rapporto è affetto da nullità derivante da illiceità dell’oggetto. La regola dell’art. 2126 cod. civ., che conserva gli effetti del contratto di lavoro nullo per il periodo eseguito, non opera automaticamente in sede giuscontabile. Il giudice contabile deve verificare l’effettiva utilità della prestazione per l’amministrazione. Quando le mansioni sono di estrema semplicità e fungibilità — come quelle del collaboratore scolastico — l’assenza del titolo non esclude di per sé ogni utilità, che va valutata caso per caso e può essere equitativamente quantificata nella metà della retribuzione.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un soggetto che aveva ottenuto l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando il possesso di un diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto paritario napoletano, con votazione 100/100. In forza di quella collocazione il convenuto aveva stipulato numerosi contratti di supplenza breve presso istituti scolastici milanesi.
I controlli dell’amministrazione, attivati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, hanno dato esito negativo: l’istituto depositario degli atti del cessato istituto paritario ha comunicato che il nominativo del candidato non risultava tra i diplomati. Ne è seguito un procedimento disciplinare concluso con il licenziamento senza preavviso. La Procura contabile ha quindi chiesto la condanna al risarcimento, quantificato nelle retribuzioni percepite, pari a euro 11.318,03.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituitosi, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Il comportamento inerte tenuto sia nella fase dell’invito a dedurre sia in giudizio è stato valutato come argomento di prova ex art. 95, comma 3, c.g.c., pur senza assimilarsi a una non contestazione dei fatti costitutivi.
Sul piano probatorio, la Corte ha ricostruito le sessioni di esame di qualifica dell’anno scolastico di riferimento attraverso i registri depositati. Poiché i nominativi sono elencati in ordine alfabetico, l’esame dei registri acquisiti consentiva già di desumere che quelli mancanti non potevano contenere il nominativo del convenuto. Il deposito tardivo dei due registri residui, effettuato oltre il termine del decreto presidenziale, non ha introdotto alcuna reale novità istruttoria, il che ha esonerato la Sezione dal pronunciarsi sulla sua ritualità.
Accertata l’obiettiva illiceità della condotta, la Corte ha ritenuto incontestabile il dolo: non è pensabile che il convenuto non fosse consapevole di produrre un titolo artefatto e di rendere dichiarazioni non veritiere al futuro datore di lavoro.
Sul danno, la Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il pregiudizio erariale è individuato nelle retribuzioni percepite dall’autore della frode, escludendo l’applicazione della seconda parte dell’art. 2126 cod. civ. quando la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Ha però ribadito che in sede contabile rileva la sussistenza di una effettiva utilità della prestazione. Il correttivo elaborato dalla giurisprudenza contabile riguarda le attività esecutive e d’ordine, per le quali l’assenza del titolo non esclude di per sé ogni utilità.
Poiché le mansioni del collaboratore scolastico sono di estrema semplicità e non risultano inadempienze o contestazioni, la Corte ha ritenuto, su base presuntiva, che l’amministrazione abbia tratto un’utilità dalla prestazione, valutabile anche ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. Ha quindi quantificato equitativamente tale utilità nel 50% della retribuzione, riducendo il danno a euro 5.659,02, somma comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione. Le spese di giudizio, liquidate in euro 123,50, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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