Danno erariale indiretto: pagamento esecutivo e niente sospensione per la causa civile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 273 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto l’eventus damni diviene certo, attuale e concreto nel momento in cui l’ente pubblico, in esecuzione di una sentenza civile, penale o amministrativa di condanna, risarcisce il terzo danneggiato, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. Il depauperamento erariale segue lo spostamento patrimoniale e si adatta alla provvisorietà degli effetti esecutivi della pronuncia resa inter alios; l’eventuale successiva caducazione del titolo travolge gli atti dipendenti ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. Tra giudizio civile risarcitorio e giudizio contabile di responsabilità non sussiste pregiudizialità tecnica e non opera, pertanto, la sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., che recepisce l’art. 295 cod. proc. civ.: la pregiudizialità intercorre solo tra rapporti giuridici diversi e autonomi, non nel mero collegamento tra giudizi. Il giudice contabile può utilizzare autonomamente il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, in applicazione del principio di circolarità delle prove.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal parto avvenuto l’8 giugno 2007 presso una struttura ospedaliera pubblica, conclusosi con taglio cesareo eseguito solo alle ore 15.18 a fronte di una sofferenza fetale insorta dalle ore 13.10. Al neonato veniva diagnosticata una tetraparesi distonico-spastica con ritardo cognitivo ed epilessia, compatibile con sofferenza perinatale e sindrome da inalazione di meconio. Il Tribunale civile, in prime cure, condannava in solido la struttura sanitaria e i sanitari al risarcimento dei danni in favore dei familiari.

L’azienda sanitaria dava esecuzione alla sentenza civile con deliberazione del Direttore generale ed emissione di nove mandati di pagamento, per complessivi euro 3.097.731,23. La Procura regionale contestava quindi il danno erariale indiretto a un ginecologo, a un secondo medico e a un’ostetrica. La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva parzialmente la domanda, condannando i tre dipendenti in percentuali diverse. Avverso la decisione proponevano appello principale e incidentale, contestando l’ammissibilità dell’azione, la mancata sospensione e il merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda centrale d’appello riunisce i gravami ex art. 184 c.g.c. e affronta anzitutto l’eccezione di improponibilità per assenza di danno certo. Il Collegio esclude che la definitività della sentenza civile sia condizione dell’azione contabile: la certezza del danno e la certezza del diritto vantato dal terzo sono piani distinti, e l’esecutività della pronuncia di condanna produce effetti immediati.

Quanto alla sospensione, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite e della Cassazione sull’art. 106 c.g.c. e sull’art. 295 cod. proc. civ.: la pregiudizialità tecnica presuppone che la situazione della causa pregiudiziale sia elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto in quella dipendente. Nel danno indiretto la controversia civile non integra tale antecedente logico-giuridico, essendo il depauperamento collegato al pagamento eseguito dall’ente.

Sul piano istruttorio, il Collegio condivide il rigetto delle ulteriori richieste probatorie: il principio di autonomia e separatezza dei giudizi attiene alla fase decisoria e non a quella istruttoria, sicché il giudice contabile può valutare il materiale raccolto altrove, formato nel contraddittorio delle parti.

Nel merito, la Corte conferma la colpa grave dei tre sanitari. Il primo ha prescritto la partoanalgesia senza interpretare i segnali di sofferenza e senza fare le consegne al subentrante; il secondo non si è recato in sala parto per oltre un’ora dall’inizio del turno; l’ostetrica ha mantenuto un atteggiamento attendista, omettendo di allertare il ginecologo. Il nesso causale è accertato secondo il criterio del più probabile che non, distinto dalla probabilità prossima alla certezza propria del giudizio penale. Gli appelli, riuniti, sono infondati e la sentenza di prime cure è confermata integralmente, con spese a carico degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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