Controllo spese elettorali: istruttoria su fonti di finanziamento non indicate (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 164 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei controlli sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio di controllo dispone l’apertura della fase istruttoria quando il rendiconto della campagna espone un ammontare di spese superiore alle entrate, senza indicare la fonte di copertura della differenza. L’art. 15, comma 15, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012, sanziona la mancata indicazione, anche parziale, delle fonti di finanziamento. L’istruttoria è funzionale ad acquisire chiarimenti, integrazioni ed eventuali dichiarazioni prima di ogni determinazione sanzionatoria. La richiesta di documentazione fiscale disponibile in formato elettronico è giustificata quando l’asserito smarrimento non sia motivato. Il termine assegnato per la risposta è di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento.
Il Fatto
Una formazione politica ha partecipato alle elezioni amministrative 2024 del Comune di Vercelli. Il delegato della lista ha trasmesso il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, acquisito dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 25 luglio 2024. Dall’analisi preliminare del rendiconto sono emerse irregolarità che hanno indotto il Collegio a disporre una fase istruttoria.
La questione attiene alla verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle competizioni amministrative. Il Collegio ha ritenuto di acquisire elementi prima di assumere qualsiasi determinazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina introdotta dall’art. 13, commi 6 e 7, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge n. 91/2014, che riserva alle Sezioni regionali di controllo la verifica sulle spese elettorali comunali. Richiama inoltre i principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie con le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014.
Il primo profilo riguarda la mancata indicazione della fonte di finanziamento. Il rendiconto espone spese per euro 4.823,55 a fronte di entrate pari a euro 2.855,30, con una differenza di euro 1.968,25 priva di copertura dichiarata. Poiché l’art. 15, comma 15, della legge n. 515/1993 sanziona anche la indicazione soltanto parziale delle fonti, il Collegio richiede di chiarire come sia stata finanziata la differenza.
Il secondo profilo concerne la spesa forfettaria di euro 1.583,37, il cui importo risulta nettamente superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Il Collegio chiede chiarimenti sull’effettivo sostenimento e sulle modalità di calcolo adottate.
Il terzo profilo attiene alla mancata produzione della fattura emessa dalla società fornitrice. Il Collegio osserva che, trattandosi di documento fiscale disponibile in formato elettronico, l’asserito smarrimento non è giustificabile e ne impone l’acquisizione. Il quarto profilo riguarda l’annotazione di “non effettuato” relativa a due pagamenti SIAE: pur risultando prodotti contratti e impegni, il Collegio chiede di specificare se i pagamenti siano stati eseguiti.
All’esito, il Collegio dispone che il delegato fornisca i chiarimenti richiesti, anche mediante documentazione integrativa, entro quindici giorni dalla ricezione, con trasmissione del provvedimento alla parte a cura della Segreteria. La decisione resta nella fase istruttoria e non anticipa alcuna statuizione sanzionatoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.