Danno erariale e locazioni passive: rileva solo lo scostamento dal canone congruo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 102 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di locazioni passive delle pubbliche amministrazioni, la nullità dei contratti rinnovati in difetto del nulla osta dell’Agenzia del demanio non può essere desunta dal mero silenzio di quest’ultima, poiché l’art. 1, comma 388, della legge n. 147/2013, nella parte in cui ricollega al semplice silenzio un’efficacia preclusiva al rinnovo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ne deriva che il danno erariale non coincide con l’intero ammontare dei canoni corrisposti, ma va circoscritto alla sola differenza tra il canone effettivamente liquidato e quello ritenuto congruo, a far data dalla verifica di congruità. Sussiste, invece, danno integralmente risarcibile allorché la locazione sia stata assunta o proseguita in assenza di un atto scritto, essendo il contratto nullo e la spesa priva di titolo. La responsabilità del dirigente richiede la prova dell’elemento soggettivo e di uno specifico dovere di servizio esigibile.

Il Fatto

La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un dirigente di un’azienda sanitaria provinciale, contestando un danno erariale quantificato, in via principale, in oltre sette milioni di euro, quale ammontare complessivo dei canoni di locazione passiva corrisposti nel periodo contestato.

La contestazione nasceva dalla segnalazione di un organo investigativo sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’azienda sanitaria e sull’applicazione della disciplina del nulla osta dell’Agenzia del demanio. Il convenuto ha eccepito l’inammissibilità della citazione e della successiva attività istruttoria del requirente, deducendo l’assenza di autonomi poteri di gestione e la mancanza di un proprio apporto causale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di genericità della citazione, rilevando che l’art. 86 c.g.c. risulta rispettato quanto a individuazione del convenuto, quantificazione del danno ed esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda. Accoglie, invece, l’eccezione relativa all’attività istruttoria svolta dal requirente dopo la notifica dell’invito a dedurre: il potere di cui all’art. 67, settimo comma, c.g.c. è limitato alla fase preprocessuale e non può essere esercitato dopo il deposito della citazione, con la conseguente inutilizzabilità della documentazione così acquisita.

Tale rilievo non incide sull’esercizio dei poteri del giudice. L’art. 94 c.g.c. consente al Collegio di ordinare alle parti la produzione di atti e documenti, e proprio l’ordinanza istruttoria ha permesso di accertare la fondatezza delle difese sull’applicazione della riduzione dei canoni.

Nel merito, la domanda principale è infondata. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2015, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 388, della legge n. 147/2013 nella parte in cui collega al semplice silenzio dell’Agenzia del demanio un’efficacia preclusiva al rinnovo. L’effetto preclusivo può derivare solo da un espresso e motivato diniego. Non è quindi sostenibile la nullità generalizzata dei contratti, e grava sull’attore la prova dell’illiceità dei rinnovi privi di diniego.

Parzialmente fondata è la domanda subordinata. Per i contratti oggetto di espresso diniego, il danno non è pari all’intero canone, poiché gli immobili sono stati effettivamente utilizzati per finalità istituzionali e non ve n’erano di demaniali disponibili. Esso corrisponde alla sola differenza tra canone congruo e canone corrisposto, dalla mensilità successiva alla verifica di congruità. Determinata in euro 387.572,60, la posta è ridotta per l’unico rapporto in cui il dirigente ha proposto la rinegoziazione, con condanna finale di euro 278.539,94.

Fondata è la domanda sulle locazioni assunte in assenza di atto scritto: ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, la spesa è priva di titolo e costituisce danno integralmente risarcibile, quantificato in euro 124.191,82. Infondata è, infine, la domanda sulla mancata riduzione dei canoni: risulta provata l’applicazione della riduzione del 15%, mentre le disposizioni della legge n. 160/2019 non si estendono alle aziende sanitarie provinciali e disciplinano comunque una rinegoziazione eventuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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