Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 229 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, la sopravvenuta presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Il giudizio per resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. La definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, né distingue tra accoglimento e rigetto del ricorso. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgere nella procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di una struttura ricettiva per l’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto il giudice aveva fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha poi trasmesso il conto riferito alla struttura, ma sottoscritto da un soggetto diverso dall’agente contabile indicato nel ricorso. Successivamente il Comune ha comunicato un errore nell’indicazione dell’agente contabile, per effetto di un avvicendamento nella gestione della struttura, precisando che l’ufficio competente aveva provveduto a parificare il conto presentato dal diverso agente. È stata depositata memoria difensiva con richiesta di ammissione in giudizio della società subentrata nella gestione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla definizione del giudizio per resa del conto a fronte della sopravvenuta presentazione del conto giudiziale. Il giudice rileva che il conto depositato dall’agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno.
In via preliminare, il giudice ammette nel giudizio la società subentrata nella gestione della struttura, legalmente rappresentata, per evidenti ragioni di economia processuale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071).
Nel merito, il giudice richiama la statuizione della medesima Sezione secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Il giudice precisa che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, non potendosi ricavare dall’art. 144 differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Da qui la conclusione che si deve procedere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il giudice ribadisce che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Infine, rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non si provvede sulle spese, con remissione degli atti al magistrato relatore del conto giudiziale.
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Nota della Redazione
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