Conto giudiziale TOSAP irregolare per carenza documentale e trasmissione alla Procura (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 35 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione non è subordinata alla sola assenza di un debito quantificabile a carico dell’agente contabile, ma esige la presenza di riscontri documentali giustificativi idonei. La mancata produzione della documentazione di supporto — bollettari, ricevute di riscossione e verbali di passaggio di consegne — impedisce in radice la verifica giudiziale del conto e ne impone la dichiarazione di irregolarità, anche senza addebito. La dichiarazione di irregolarità non esaurisce l’accertamento: il collegio trasmette gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza in materia di responsabilità amministrativa, restando distinta la fase contabile da quella risarcitoria.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità del magistrato istruttore, che ha deferito alla Sezione il conto giudiziale n. 11852, depositato nel dicembre 2021 e relativo alla gestione della riscossione TOSAP per il periodo 1/1/2020 – 30/9/2020 di un Comune molisano. L’agente contabile era cessato dal servizio per pensionamento al 30/9/2020.
Il revisore aveva riscontrato che, a fronte delle richieste istruttorie della Corte, era stata trasmessa solo una bolletta e due reversali, senza alcuna ricevuta di riscossione. L’agente contabile aveva dichiarato di aver riposto i bollettari con le ricevute in una scatola di cartone, collocata in un armadio dell’ufficio, e di aver riconsegnato le chiavi al responsabile del servizio finanziario. Le ricerche, anche nella nuova sede comunale, non avevano però permesso di ritrovare la documentazione. L’ente aveva confermato l’irreperibilità, precisando che non risultava alcun verbale di passaggio di consegne.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva l’inequivoca affermazione dell’ente circa il mancato ritrovamento dei registri, dei bollettari e di ogni altra documentazione utile a dimostrare le riscossioni TOSAP per il periodo considerato, nonostante le ricerche esperite presso l’ufficio di Polizia Municipale, gli archivi comunali e l’armadio dove gli atti sarebbero stati asseritamente riposti.
Tale carenza documentale non è stata colmata neppure in sede di istruttoria giudiziale. Il convenuto, ormai non più in servizio, ha affermato di essersi prodigato per ottenere informazioni sia dal Comune sia dagli operai incaricati delle pulizie, riferendo di materiale cartaceo presumibilmente conferito in discarica, circostanza non contestata.
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato istruttore e ritiene dirimente l’assenza di elementi documentali di supporto o di idonei giustificativi di riscontro, verosimilmente smarriti o distrutti nel considerevole lasso di tempo trascorso. Tale assetto costituisce un’oggettiva causa ostativa alla verifica giudiziale della regolarità della gestione, che resta priva di riscontri idonei alla puntuale ricostruzione e approvazione del conto.
La Sezione richiama il regime dell’art. 279 del d.p.r. n. 827/1924, che prescrive, sanzionandola in caso di omissione, una maggior cura nella conservazione di bollettari e documentazione, tanto più in presenza di un trasferimento di sede dell’ufficio. Su questa base, ai sensi dell’art. 145 del c.g.c., dichiara irregolare il conto n. 11852, senza addebito e con compensazione delle spese.
La declaratoria non chiude il caso. Il collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale per ogni valutazione di competenza su eventuali profili di responsabilità amministrativa, separando così l’accertamento contabile dall’eventuale azione risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.