Falso diploma per graduatorie ATA danno erariale e retribuzioni non dovute (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 64 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che accede alle graduatorie di III fascia del personale ATA attestando falsamente il possesso del titolo di studio prescritto per il profilo professionale richiesto, e che in virtù di tale titolo ottenga incarichi di supplenza, è tenuto al risarcimento del danno erariale corrispondente alle retribuzioni indebitamente percepite. Il contratto di lavoro è nullo per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1343 cod. civ., con conseguente inoperatività della tutela delle prestazioni di fatto, non potendo trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 2126, primo comma, cod. civ. e art. 36 Cost. Lo svolgimento di prestazione didattica sine titulo non è foriero di alcuna pubblica utilitas compensabile ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, perché il titolo di accesso costituisce garanzia del rispetto del valore costituzionale dell’insegnamento di cui all’art. 33 Cost., in radice non surrogabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato un ex collaboratore scolastico chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di euro 25.417,38, oltre rivalutazione e interessi, in favore del Ministero dell’istruzione e del merito. Secondo l’accusa, il convenuto aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2019 dichiarando, sotto la propria responsabilità ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma di qualifica “Operatore dei servizi di ristorazione – Settore cucina”, conseguito con 100/100 presso un istituto paritario campano.
Gli accertamenti della polizia giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, avevano ricostruito una vicenda di produzione e utilizzo di diplomi falsi. Il diploma attribuito al convenuto recava un numero seriale mai consegnato all’istituto; la sessione straordinaria di esami dell’agosto 2013 era stata disconosciuta dal preside uscente e da tutti i docenti indicati come componenti della commissione. In base a quel titolo il convenuto aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenza in istituti piemontesi. Costituitosi, egli ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa del penale e, nel merito, il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. Il principio di autonomia del giudizio per danno all’erario rispetto agli altri giudizi, anche quando investano il medesimo fatto materiale, è pacificamente acquisito dalla giurisprudenza, con l’unico limite del divieto di duplicazioni risarcitorie.
Nel merito, la domanda è fondata. Gli elementi indiziari versati in atti — il rinvenimento di un archivio nascosto con oltre cinquanta pergamene in bianco, le dichiarazioni del presidente della commissione d’esame e di altri otto docenti che hanno disconosciuto le proprie sottoscrizioni sui verbali — dimostrano, con prudente valutazione, la falsità del titolo e la piena consapevolezza del convenuto, il quale non può aver sostenuto un esame mai tenuto.
Sussistono quindi tutti gli elementi della fattispecie: il rapporto di servizio, il danno pari agli emolumenti percepiti sine titulo, il nesso causale e l’elemento psicologico doloso. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio osserva che l’attività lavorativa svolta sulla base di una dichiarazione mendace viola norme imperative e di ordine pubblico e comporta la nullità del contratto per illiceità della causa.
Ne deriva l’inoperatività della tutela delle prestazioni di fatto: non possono essere compensate utilità derivanti da condotte contra legem, altrimenti si eluderebbe il divieto normativo. Il titolo di accesso, utilizzato per svolgere attività di supplenza, è in radice non surrogabile, perché costituisce garanzia del valore costituzionale dell’insegnamento a tutela dei destinatari, parte debole del rapporto. Lo svolgimento di prestazione sine titulo non è pertanto foriero di alcuna pubblica utilitas riducibile ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994. La Corte accoglie la domanda e condanna il convenuto al pagamento della somma integrale, oltre spese di giudizio.
Nota della Redazione
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