Giudice di rinvio e limiti del compendio allegatorio già acquisito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29046 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può fondare la propria decisione su circostanze di fatto dedotte ed allegate per la prima volta solo in quella sede, poiché il giudizio di rinvio è giudizio chiuso, che si svolge nell’ambito del compendio allegatorio già acquisito. Ne consegue che la parte non può essere onerata della contestazione di un elemento di fatto che l’avversario non abbia tempestivamente dedotto e allegato in precedenza. La violazione dei principi di diritto e delle regole processuali che disciplinano il giudizio di rinvio integra il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Inps ha notificato alla fondazione di ricerca una cartella per il pagamento di oneri contributivi per malattia, maternità e disoccupazione relativi a nove mensilità degli anni 2009-2010. La fondazione ha proposto opposizione davanti al tribunale, che l’ha accolta; la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado. Investita del ricorso dell’ente previdenziale, la Corte di cassazione, con sentenza rescindente, ha affermato la natura di ente pubblico economico della struttura e il conseguente obbligo contributivo per maternità e malattia.

Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la sola contribuzione per malattia, sul rilievo che l’ente previdenziale non aveva contestato la mancanza di personale operaio alle dipendenze della struttura. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del giudicato del rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare, pur in assenza di questione di parte, il tema della terzietà del giudice. La Presidente del collegio aveva composto quello che aveva pronunciato la sentenza rescindente con rinvio. Il collegio esclude ogni obbligo di astensione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la partecipazione al precedente giudizio di legittimità non compromette l’imparzialità del magistrato, trattandosi di sindacato di sola legalità e non di accertamento di fatti.

Nel merito, il motivo è fondato. La sentenza rescindente aveva affermato che le stazioni sperimentali per l’industria sono enti pubblici economici e rientrano tra le imprese dello Stato tenute al versamento della contribuzione per maternità e malattia ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008. La stessa sentenza aveva demandato al giudice del rinvio ulteriori accertamenti di fatto, ma sempre sulla base degli atti già introdotti dalle parti.

Il collegio rileva che la circostanza della mancanza di operai risulta dedotta ed allegata dalla struttura solo nel giudizio di rinvio. L’atto introduttivo di primo grado conteneva una mera deduzione, priva di ulteriori riscontri. L’Inps, pertanto, non poteva essere onerato della contestazione di un elemento di fatto non tempestivamente allegato dall’avversario.

Erroneamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per malattia per il solo effetto della mancata contestazione dell’ente previdenziale. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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