Prima assegnazione di sede del militare tra direttive d’impiego e graduatoria (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 316 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prima assegnazione di sede di servizio del militare è disciplinata dall’art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, che la subordina alle direttive d’impiego della Forza armata e all’ordine di graduatoria. La relativa determinazione costituisce esercizio di potere discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. L’atto di pianificazione generale, concernente un numero elevato di destinatari, è esente dall’obbligo di motivazione individualizzata ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990. La presenza di un figlio minore non attribuisce al militare, al di fuori delle ipotesi legali, un diritto prioritario all’assegnazione presso una sede preferita, né l’Amministrazione è tenuta a confutare puntualmente ogni apporto partecipativo.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato in servizio presso il 132° Reggimento di Artiglieria Terrestre “Ariete” di Maniago dal novembre 2022, transitato in servizio permanente come neo graduato dell’immissione unica 2024, impugnava il provvedimento di pianificazione della prima assegnazione che lo confermava nella medesima sede. Chiedeva l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto a essere assegnato a una sede in Foggia o, quantomeno, in Puglia, deducendo esigenze familiari connesse alla presenza di un figlio minore affidato congiuntamente ai genitori e la distanza di oltre 800 km dalla residenza del figlio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso, dichiarando infondate le censure di difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria. La prima assegnazione di sede, ha ricordato il Collegio, è soggetta a una disciplina speciale che impone di valutare prioritariamente le esigenze organizzative dell’Amministrazione e, solo successivamente, l’ordine di graduatoria e le preferenze espresse. Nel caso di specie, la conferma a Maniago risultava giustificata da carenze organiche nei reparti di artiglieria — con una scopertura del 29% per il profilo professionale del ricorrente — e dalla valorizzazione delle competenze specialistiche maturate.
Quanto all’atto impugnato, il Collegio ne ha riconosciuto la natura di atto a contenuto generale, concernente 859 militari, per il quale l’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990 esclude l’obbligo di motivazione individualizzata. La Corte ha inoltre valorizzato la posizione del ricorrente in graduatoria (720° posto), rilevando come egli non avesse dimostrato l’esistenza di sedi disponibili compatibili con le sue preferenze rimaste vacanti dopo l’assegnazione ai candidati meglio classificati.
Il Collegio ha infine escluso che la presenza di un figlio minore possa attribuire un titolo preferenziale privo di base normativa, tale da determinare un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri candidati. Parimenti infondata è risultata la doglianza relativa al diniego di accesso agli atti, fondato sull’art. 1048, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 90/2010 per i documenti concernenti la pianificazione dell’impiego del personale militare, non essendo stata tempestivamente impugnata la relativa determinazione.
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Nota della Redazione
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