La carta docente spetta anche al personale precario in ottemperanza al giudicato (TAR Abruzzo n. 548 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, deve dare attuazione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a conformarsi alla decisione nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La mancanza di fondi o disponibilità di cassa non impedisce l’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta porre in essere tutte le iniziative necessarie per il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza dinanzi al TAR avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, la quale aveva accertato il suo diritto alla c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, pari a 500 euro annui, con conseguente condanna dell’amministrazione all’erogazione del beneficio. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione, senza che quest’ultima avesse provveduto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a., avendo ad oggetto l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, volta a conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione. Ha riscontrato il rispetto dei termini processuali e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha allegato prova alcuna dell’adempimento del titolo giurisdizionale, dichiarando quindi l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha disposto che la prova dell’avvenuto adempimento sia depositata esclusivamente mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, ha nominato sin da subito il commissario ad acta nella figura del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari ove il termine assegnato all’amministrazione decada infruttuosamente. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta del 50% in ragione della natura seriale del ricorso, come dimostrato dall’elevato numero di giudizi analoghi aventi ad oggetto la “carta docenti”, con distrazione in favore dei procuratori che hanno dichiarato di aver anticipato le spese.
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Nota della Redazione
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