La variante edilizia con muro di contenimento non integra di per sé periculum in mora (TAR Sardegna n. 18 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, la mera allegazione di un danno teorico non è sufficiente a integrare il requisito del periculum in mora, che deve essere attuale e concreto. La realizzazione di un’opera (quale un muro di contenimento) autorizzata dal titolo edilizio, ancorché temuta come pericolosa e inidonea a sostenere i pesi derivanti dai movimenti terra, non giustifica la sospensione del provvedimento impugnato, fermo restando il potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi dell’Amministrazione per la fase esecutiva.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente, confinante con l’area oggetto degli interventi edilizi, ha impugnato il provvedimento unico con cui il Comune ha approvato una variante in corso d’opera al progetto per la realizzazione di due aree parcheggio. La variante, presentata dalla società controinteressata, prevedeva la realizzazione di un muro di contenimento di circa 3,72 metri, necessario per superare il dislivello tra la zona a monte e quella a valle adiacente la strada.
Nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, il Condominio ha lamentato che la realizzazione del terrapieno e del muro avrebbe creato un pericolo per l’incolumità dei condomini, deducendo l’assenza di dati progettuali sulle modalità costruttive e la natura non autorizzata dell’intervento. Il Comune, la società e la Soprintendenza si sono costituiti per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di respingere l’istanza cautelare, escludendo anzitutto la sussistenza del periculum in mora. Il Collegio ha osservato che il danno lamentato dal condominio era essenzialmente teorico, fondato sul timore che il muro venisse realizzato con modalità esecutive non corrette e inidonee a sostenere il peso del terreno. Tale pregiudizio non risultava attuale e concreto, tanto più che l’area sarebbe stata caratterizzata dalla presenza di due muri di contenimento: uno interno alla proprietà della controinteressata e l’altro al confine con l’area pubblica.
Il TAR ha inoltre evidenziato che la variante aveva effettivamente autorizzato la costruzione del muro di contenimento, come indicato nella relazione illustrativa allegata al progetto. La valutazione sull’idoneità del manufatto a sostenere i carichi derivanti dai movimenti di terra è stata rimessa alla fase esecutiva della realizzazione, che richiederà le necessarie interlocuzioni con il Genio civile, ferma restando la necessità che il Comune verifichi in concreto le modalità costruttive.
Da ultimo, il Collegio ha escluso che la mancata autorizzazione del muro possa condurre all’accoglimento dell’istanza. In tale ipotesi, infatti, non vi sarebbe alcun titolo edilizio da sospendere, ma un’eventuale costruzione abusiva per la quale il Condominio dovrebbe attivare gli ordinari poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi dell’Amministrazione. L’istanza cautelare è stata respinta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 13 maggio 2026.
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Nota della Redazione
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