Accesso difensivo ai documenti della white list: diniego illegittimo senza pregiudizio concreto (TAR Campania n. 1382 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso difensivo ai documenti del procedimento di iscrizione nella white list è illegittimo quando l’Amministrazione si limiti a invocare in modo apodittico l’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022, senza circostanziare il concreto pregiudizio che l’ostensione recherebbe agli interessi di ordine e sicurezza pubblica. La clausola di esclusione non opera in termini assoluti e generalizzati, ma va interpretata nel quadro dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Prevale l’esigenza di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente, garantita dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ove l’accesso risulti strumentale alla tutela giurisdizionale. Le esigenze di segretezza sono preservate mediante accorgimenti divulgativi e omissis circoscritti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto l’iscrizione nella white list provinciale. Con nota della Prefettura U.T.G. di Caserta la domanda venne rigettata, sul presupposto del pericolo di infiltrazione di criminalità organizzata. Tale provvedimento interdittivo è impugnato davanti al TAR, in un giudizio ancora pendente.

Per difendersi in quel giudizio, la ricorrente ha chiesto l’accesso a tutta la documentazione della procedura: verbali del Gruppo Interforze, atti istruttori presupposti e rapporti informativi delle autorità di polizia. La Prefettura respinse l’istanza, invocando l’art. 24 della legge n. 241/1990 e l’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022. In corso di causa l’Amministrazione ha osteso solo i verbali del Gruppo Interforze, con successivo diniego parziale impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990: il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, correlato a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Nel caso di specie l’interesse è qualificato dalla necessità di difendersi avverso il diniego di iscrizione, sicché l’accesso si connota come difensivo.

Quanto ai verbali già consegnati, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. Per gli altri documenti, invece, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono accolti.

Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022. L’Amministrazione non può limitarsi a richiamare la categoria dei documenti inaccessibili, ma deve circostanziare il concreto pregiudizio che l’ostensione recherebbe ai superiori interessi protetti. Tanto più quando l’accesso è strumentale alla tutela giurisdizionale degli interessi della parte istante.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la disposizione va letta in senso non strettamente letterale, per evitare dubbi di legittimità costituzionale: un’applicazione automatica sottrarrebbe all’accesso quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno, frustrando le finalità della legge n. 241/1990. Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica possono essere preservate con accorgimenti divulgativi, idonei a mascherare le indicazioni che involgano valutazioni funzionali alla tutela dell’ordine pubblico.

I documenti non ostesi non rientrano dunque tra quelli esclusi in toto dall’accesso. Il Collegio annulla i provvedimenti di diniego e condanna l’Amministrazione all’ostensione, restando impregiudicata l’apposizione dei soli omissis indispensabili per motivate esigenze di segretezza di atti di indagine in corso. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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