Responsabilità erariale per accreditamento UTIC mai attivata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 215 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa per danno erariale, l’occultamento doloso del danno ricorre anche quando la stessa condotta illecita rechi in sé l’attitudine a precludere la conoscenza dei fatti, per la tipologia dei comportamenti posti in essere. In tal caso il termine quinquennale di prescrizione dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre non dalla data del fatto dannoso, ma dalla scoperta del danno, coincidente con il disvelamento di un danno ingiusto concretamente determinato all’esito di apposita istruttoria. La pendenza di un giudizio penale per gli stessi fatti non integra pregiudizialità tecnica e non impone la sospensione del processo contabile, essendo i due giudizi autonomi e reciprocamente indipendenti. Risponde del danno, in forza del rapporto di immedesimazione organica, il legale rappresentante della società accreditata che abbia preso parte attiva nella gestione delle risorse pubbliche.
Il Fatto
Una casa di cura privata, accreditata con il servizio sanitario regionale, era stata autorizzata per un reparto di unità di terapia intensiva coronarica con cinque posti letto. I controlli della polizia tributaria evidenziavano che il reparto non era mai entrato in funzione: le stanze erano destinate a degenze ordinarie, i monitor accesi solo in occasione degli accessi ispettivi.
Per le annualità interessate la struttura aveva percepito somme a titolo di funzioni non tariffabili, erogate in aggiunta alla remunerazione per DRG per il solo fatto di svolgere attività di alta specializzazione nel reparto. La Procura contabile citava in giudizio la società, il legale rappresentante e il direttore generale, chiedendo la condanna al pagamento di euro 680.265,00 a favore della Regione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rigetta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale. L’art. 106 c.g.c. richiede una pregiudizialità tecnica, non una mera pregiudizialità logica: il giudizio penale non costituisce l’antecedente dal quale dipende la decisione di quello contabile, sicché le due azioni sono autonome e indipendenti.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 fissa il termine quinquennale dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. L’occultamento non richiede condotte ulteriori rispetto a quella foriera del danno: è sufficiente che il comportamento sia idoneo a renderne non immediatamente percettibile l’esistenza, come nel caso delle dichiarazioni mendaci contenute nelle schede di dimissione ospedaliera.
Nel caso concreto la conoscenza del danno risale al 3 febbraio 2021, data in cui la Procura regionale ha acquisito l’informativa della polizia tributaria, e non al 5 aprile 2019, poiché il segreto istruttorio impedisce di presumere la conoscibilità del danno da parte dell’amministrazione e del requirente contabile.
Nel merito la Corte ritiene provata la non operatività del reparto, sulla scorta delle dichiarazioni del personale medico. La circostanza che le visite ispettive non avessero rilevato carenze è irrilevante, perché nella specie il sopralluogo non fu mai eseguito. Quanto alla legittimazione passiva, essa sussiste per il legale rappresentante e per il direttore generale, in forza del rapporto organico, avendo entrambi svolto un ruolo determinante nella richiesta di accreditamento e nel mantenimento dei requisiti.
Il Collegio riconosce il dolo erariale e la correttezza della quantificazione, pari a euro 136.057,00 per posto letto, per cinque posti. La natura dolosa preclude il potere riduttivo e la riduzione per apporto concausale dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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