Inammissibile il ricorso contabile se l’attore ha adito il giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 123 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a contestare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, né può riproporre le medesime domande davanti a un diverso plesso giurisdizionale. Il principio, codificato dall’art. 37, comma 1, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi contabili per il richiamo dell’art. 7 c.g.c., risponde ai canoni di autoresponsabilità, ragionevole durata del processo e divieto di abuso dello strumento processuale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con cui l’agente contabile, dopo aver adito il giudice ordinario, ne invochi la giurisdizione contabile in via subordinata. Irrilevante, a tal fine, l’astratta sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei Conti.
Il Fatto
La ricorrente, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di un Comune, ha convenuto l’Ente davanti al giudice ordinario. Ha chiesto il pagamento dell’aggio contrattuale, il risarcimento del danno per la rimozione di impianti pubblicitari e per l’omessa rinegoziazione, la disapplicazione del minimo garantito e il rimborso dell’IVA versata.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario solo su alcune domande, decidendo nel merito le restanti e accogliendo in parte l’opposizione dell’Ente. La società ha proposto appello davanti alla Corte d’Appello, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, della Corte dei Conti. In parallelo ha promosso il giudizio contabile a istanza di parte, chiedendo la riunione con il pendente giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione, trattandosi di riti differenti. Affronta poi l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Ente e dalla Procura regionale. Dalla documentazione emerge che la ricorrente ha proposto le medesime domande davanti al giudice ordinario e che il Tribunale si è pronunciato nel merito su alcune di esse, compresa quella relativa al credito per l’aggio.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 37 cod. proc. civ., che vieta all’attore di impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito. La norma codifica i principi già espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21260/2016, finalizzati ad assicurare la ragionevole durata del processo e a prevenire l’abuso dello strumento processuale.
La Corte richiama il principio di diritto enunciato in quella pronuncia: chi ha incardinato la causa davanti a un giudice e vi è rimasto soccombente nel merito non può appellare la sentenza per contestare la giurisdizione del giudice prescelto. Rispetto al capo sulla giurisdizione, l’attore è considerato vincitore, avendo il giudice riconosciuto il proprio dovere di decidere il merito.
Nel caso concreto la ricorrente ha scelto il giudice ordinario, che ha deciso in parte nel merito, e ha appellato quella decisione, invocando in subordine la giurisdizione contabile. Il Collegio conclude che, in virtù dei principi di autoresponsabilità, ragionevole durata del processo e divieto di abuso, non rileva se sussista o meno la giurisdizione della Corte dei Conti: il ricorso è inammissibile, restando rimessa al giudice ordinario ogni decisione, compresa quella sulla giurisdizione.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della novità della questione e della definizione in rito, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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