Danno all’immagine da assenteismo e quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 139 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da assenteismo disciplinato dall’art. 55 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 costituisce fattispecie tipizzata che ricorre nell’an ogni volta siano accertati i comportamenti illeciti previsti dal comma 1, tra cui la falsa attestazione della presenza in servizio. La declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 61 del 2020 incide sulla disciplina processuale e sulla predeterminazione legale della sanzione, ma non sulla configurabilità del pregiudizio. Venuta meno ogni ancoraggio normativo del criterio automatico, la liquidazione va operata con valutazione equitativa, integrativa del criterio legale, fondata sui fattori oggettivo, soggettivo e sociale, con possibilità di riduzione dell’importo richiesto dalla Procura. La prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla conoscenza o conoscibilità del fatto dannoso in capo all’Amministrazione danneggiata, che non coincide con la mera disponibilità delle immagini di videosorveglianza ove manchi l’individuazione dei responsabili.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari ha trasmesso alla Procura Regionale la sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, emessa con rito abbreviato a carico di un dipendente dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna, in servizio presso l’autoparco. Le indagini dei Carabinieri, condotte anche mediante videocamere, avevano accertato che il dipendente si era allontanato in anticipo dal cantiere in tre giornate del febbraio 2018, mentre il cartellino riportava timbri di uscita compatibili con il turno, con il concorso materiale di soggetti rimasti ignoti.

Il lavoratore ha corrisposto all’Agenzia la somma di Euro 75,00 a titolo di danno patrimoniale per la retribuzione indebitamente percepita. La Procura Regionale ha contestato il solo danno all’immagine, liquidato in Euro 2.959,54 con il parametro del duplo della retribuzione mensile lorda, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, integrato equitativamente. Il convenuto ha eccepito la decadenza e la prescrizione, rilevando che l’Amministrazione era in possesso delle immagini sin dal febbraio 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione disattende l’eccezione di decadenza. Le sentenze della Consulta che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma hanno efficacia ex tunc e travolgono retroattivamente gli effetti della disposizione caducata. La Procura Regionale, in assenza di termini qualificati come perentori, può esercitare liberamente l’azione nei limiti della prescrizione quinquennale, non essendo obbligata ad avviarla nell’immediatezza della conoscenza del singolo fatto di danno.

Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. La ricostruzione cronologica del fascicolo dimostra che alla denuncia del febbraio 2018 l’Amministrazione nutriva solo sospetti generici su dipendenti non ancora individuati. L’identificazione precisa dei lavoratori è riconducibile agli accertamenti dei Carabinieri, con l’ausilio del consulente tecnico, che incrociarono le immagini con i cartellini delle presenze e i piani lavorativi. L’esordio della prescrizione è quindi ancorato in data non anteriore al 27.02.2019, di notifica dell’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva, comunicata all’Ente di appartenenza. L’invito a dedurre, notificato il 13.02.2024, rende l’azione tempestiva.

Nel merito, la pronuncia penale irrevocabile ha efficacia di giudicato sull’accertamento del fatto e sulla sua commissione, ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen. Viene in rilievo l’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001, che, fermo il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto, individua una fattispecie tipizzata di danno all’immagine che ricorre nell’an ogni volta siano accertati i comportamenti illeciti del comma 1. La Corte cost. n. 61 del 2020 ha inciso sulla sola predeterminazione legale della sanzione, non sulla configurabilità del pregiudizio, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Il nesso causale sussiste: la condotta illecita, connotata da dolo, è l’unico antecedente in assenza del quale il pregiudizio non si sarebbe verificato, a prescindere dall’attività degli organi di stampa. La richiesta di ripartizione del danno con i soggetti che timbrarono il cartellino non trova applicazione, essendo costoro rimasti ignoti.

Sulla quantificazione, il Collegio non condivide il criterio del parametro retributivo: il duplo condurrebbe a una liquidazione modesta e sproporzionata rispetto alla gravità della condotta, mentre il parametro della retribuzione mensile lorda, dopo la sentenza della Consulta, non risulta più ancorato al dato normativo e appare astratto. In funzione dei fattori oggettivo, soggettivo e sociale, e tenuto conto degli elementi attenuanti, la Sezione liquida il danno all’immagine in Euro 1.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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