Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3076 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi del creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e di legge. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, destinato a operare solo su istanza del creditore e a titolo non retribuito quando l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere al docente ricorrente, a titolo di carta docente per determinati anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui. La decisione è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.
Non essendo stato eseguito il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato, che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e che l’ente fosse condannato alle spese di causa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Poiché il ricorso si fonda su una sentenza passata in giudicato, la pretesa ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore.
Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò la conseguenza: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno a disposizione, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza e assegna all’ente un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli oneri connessi, con gli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, ferma restando la verifica dei conteggi nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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