Responsabilità contabile del delegato alla formazione per omessa rettifica della rendicontazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 95 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che sottoscrive la domanda di ammissione a un contributo pubblico e la relativa rendicontazione dei costi è responsabile, in ossequio al principio di autoresponsabilità, della veridicità delle dichiarazioni rese all’Amministrazione. Qualora sopravvenga l’emissione di note di credito che riducano i compensi pattuiti, il soggetto attuatore è tenuto a notiziare il Ministero mediante rettifica della rendicontazione già presentata. L’omessa rettifica, con conseguente percezione di contributi superiori a quelli spettanti, integra colpa grave e non consente di invocare la mera qualifica di dipendente privo di poteri rappresentativi. La condanna per danno erariale è contenuta, salvo il dolo o l’illecito arricchimento, nel limite del 30 per cento del danno accertato.
Il Fatto
La Procura contabile conveniva in giudizio, in via principale e a titolo di dolo, la società cooperativa beneficiaria di un finanziamento ministeriale per la formazione nel settore dell’autotrasporto, e in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, il soggetto attuatore e il suo delegato. Il danno, quantificato in € 57.778,80, corrispondeva all’intero contributo erogato di € 56.645,90 e al danno da disservizio stimato equitativamente in € 1.132,90.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con sentenza n. 80/2023, condannava la cooperativa per l’intero a titolo di dolo e, in via sussidiaria, il Consorzio e il suo delegato a € 28.889,40 ciascuno. Il delegato e il Consorzio proponevano appello principale e incidentale, contestando la propria legittimazione passiva, l’imputazione del danno e la mancata ammissione delle prove testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello richiama anzitutto il modello di erogazione delineato dall’art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e dal decreto attuativo d.m. 03.05.2012, n. 138. Tale assetto attribuisce al soggetto attuatore il compito di predisporre il piano formativo, presentare la domanda di finanziamento e rendicontare le attività e i costi sostenuti.
La Corte conferma la condanna della cooperativa beneficiaria, avendo questa ottenuto una percezione indebita mediante una rendicontazione non veritiera, senza realizzare il programma formativo finanziato. I costi effettivamente sostenuti risultano pari a € 34.343,48 a fronte di € 101.952,99 rendicontati; sottraendo le note di credito emesse dal soggetto coordinatore e dal Consorzio, il contributo andava rideterminato in € 19.081,24.
Quanto al delegato, la Corte rigetta la tesi della sua estraneità, fondata sulla qualifica di semplice dipendente privo di poteri di rappresentanza. Le risultanze di causa comprovano che egli ha sottoscritto in prima persona i documenti necessari al conseguimento del contributo e, con nota del 10 maggio 2013, ha trasmesso al Ministero la documentazione attestante i costi, senza svolgere alcun controllo sull’attività effettivamente realizzata.
La presenza, nei contratti tra beneficiario e attuatore, di una clausola di riparametrazione del compenso in caso di incapienza rendeva prevedibile la riduzione proporzionale del contributo. Di conseguenza, ricevuta la nota di credito, il Consorzio avrebbe dovuto notiziare il Ministero con una rettifica della rendicontazione. Le richieste istruttorie sono disattese perché vertenti su circostanze già acclarate.
La Corte esclude infine che possa attribuirsi valore all’eccepito decorso del termine prescrizionale, in presenza di un occultamento doloso del danno. Nell’esercizio del potere riduttivo, il Collegio richiama l’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, che fissa un limite risarcitorio del 30 per cento del danno accertato salvo i casi di dolo o illecito arricchimento: la condanna sussidiaria è così rideterminata in € 8.666,82 ciascuno.
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Nota della Redazione
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