Responsabilità erariale del dirigente inerte per omessa liquidazione di compensi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 140 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la condotta omissiva del dirigente che, pur avendo piena conoscenza della sussistenza del credito di un professionista e della necessità di concludere l’iter procedimentale, ometta di predisporre gli atti di liquidazione, integra gli estremi del dolo eventuale quando tale omissione sia consapevole e accettata nella sua potenzialità lesiva. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, il fatto dannoso si perfeziona non già con la condotta, ma nel momento in cui si verifica l’eventus damni, ossia l’effettiva erogazione delle somme che determina la deminutio patrimonii dell’ente pubblico, a nulla rilevando il momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne abbiano avuto conoscenza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Campania citava in giudizio due dirigenti regionali, già preposti al Settore Opere Pubbliche, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di € 63.930,65, derivante dalla mancata attuazione della procedura propedeutica all’adozione dei decreti di liquidazione dei compensi spettanti a due tecnici incaricati della redazione di uno studio di fattibilità. A causa dell’inerzia, i professionisti avevano agito in sede giurisdizionale ordinaria, ottenendo la condanna della Regione al pagamento di somme superiori a quelle concordate in sede conciliativa, con formazione di debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di giunta regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata da uno dei convenuti con riferimento alla novella di cui alla legge n. 1/2026. Richiamando i consolidati approdi della giurisprudenza contabile e di legittimità, ha affermato che, trattandosi di illecito di danno, il dies a quo del termine quinquennale va individuato nel momento dell’erogazione delle somme, momento in cui la condotta omissiva produce l’evento dannoso concreto e attuale. Nella specie, i pagamenti erano avvenuti nel 2021 e l’invito a dedurre era stato notificato nel 2025, con conseguente tempestività dell’azione.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza dell’elemento oggettivo, rilevando come l’inerzia dei dirigenti avesse determinato il maggiore esborso per l’ente, quantificato nella differenza tra quanto effettivamente corrisposto in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e quanto sarebbe stato possibile pagare in base all’accordo conciliativo del 2009. Ha inoltre escluso che l’inesistenza del diritto al compenso potesse essere eccepita in questa sede, trattandosi di questione già definitivamente accertata nel giudizio ordinario e mai contestata dai convenuti all’epoca dei fatti.
Quanto al nesso eziologico, la Corte ha valorizzato le emergenze documentali da cui emergeva che entrambi i dirigenti erano a conoscenza della conclusione dello studio di fattibilità e dell’importo dei compensi da liquidare, avendo essi stessi comunicato all’Assessore regionale la necessità di provvedere al pagamento. L’omessa predisposizione degli atti di liquidazione è stata quindi qualificata come condotta omissiva causalmente efficiente rispetto all’instaurazione del contenzioso e alla conseguente soccombenza dell’ente.
In punto di elemento soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo eventuale, richiamando la giurisprudenza della Sezione III d’Appello che ammette tale figura nell’ambito della responsabilità erariale quale accettazione del rischio di causazione del danno. La consapevolezza dell’obbligo di liquidazione, l’assenza di valide ragioni ostative e la prevedibile soccombenza nel giudizio attivato dai creditori hanno indotto la Corte a ritenere che i dirigenti avessero accettato il rischio del depauperamento delle casse regionali.
Conclusivamente, accertata la responsabilità a titolo di dolo eventuale, la Corte ha condannato i convenuti al pagamento in favore della Regione dell’importo complessivo di € 63.930,65, nella misura del 50% ciascuno, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e interessi legali dalla pubblicazione della decisione. La qualificazione in termini di dolo ha escluso l’applicazione del beneficio della riduzione dell’addebito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.