Discarico del conto giudiziale del cassiere e verifica di rispondenza non necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 14 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, il Collegio può disporre il discarico del contabile anche senza sottoporre il conto giudiziale a specifica revisione, quando la rispondenza del rendiconto alle indicazioni già impartite dalla Corte sia stata costantemente accertata in relazione a conti analoghi e il decreto presidenziale emanato per l’anno di riferimento non richieda più quella verifica. Il conto, per essere idoneo, deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Il venir meno dell’indicazione della verifica nel decreto presidenziale e la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili giustificano l’adozione del discarico sulla base della già accertata rispondenza. La valutazione del giudice designato, se condivisibile e non contrastata da condizioni ostative, Fondamentale è: la prospettazione del relatore fonda il provvedimento.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal rendiconto reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Merano per l’esercizio finanziario 2014, iscritto al registro di Segreteria. Il magistrato designato all’esame del conto, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, proponendo il discarico del contabile.
La questione centrale attiene alla necessità o meno di sottoporre il conto a una specifica attività di revisione. Il giudice designato ha osservato che la verifica di rispondenza alle indicazioni già impartite dalla Corte in pregresse sentenze-ordinanze non risulta più richiesta dal decreto presidenziale per l’anno 2025 e che l’ottimale impiego delle esigue risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di tale analitica verifica. Il Procuratore regionale ha rassegnato conclusioni conformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, in ossequio all’art. 140, comma 2, c.g.c. Su tale base la Corte aveva formulato, con rispettive pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni relative alla corretta e esaustiva predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari.
Il percorso argomentativo si snoda sul rilievo che l’attività di revisione via via intervenuta sui conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. La verifica di tale rispondenza, tuttavia, non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Da qui la duplice considerazione del giudice designato, recepita dal Collegio: da un lato la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili; dall’altro l’incompatibilità tra l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili e la prosecuzione di siffatta analitica verifica. Non si rinvengono, pertanto, plausibili ragioni per non reputare che la medesima già accertata rispondenza connoti anche il conto in epigrafe.
Il Collegio, ritenuta la condivisibilità della prospettazione del Giudice designato e relatore, afferma che non sussistono condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto per l’esercizio 2014. La pronuncia non comporta statuizione sulle spese, non essendo luogo a provvedere in tal senso. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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