Nessuna dipendenza da causa di servizio per ernioplastica e spondiloartrosi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 393 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile per equo indennizzo e dipendenza da causa di servizio, il giudice non è vincolato dal parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, ma è tenuto a valutare autonomamente l’accertamento tecnico. Il parere dell’Asl, richiesto in via istruttoria, costituisce elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice quando risulti fondato su attendibili elementi di fatto, convincenti argomentazioni logico-giuridiche e adeguato supporto medico-scientifico. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presuppone l’individuazione di specifici, gravosi e prolungati fatti di servizio, non essendo sufficiente la mera inerenza della patologia all’attività lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Esercito, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per due infermità: gli esiti di ernioplastica inguinale destra e varicocelectomia omolaterale, e la spondiloartrosi diffusa del rachide.
Le Commissioni Mediche ospedaliere e il Comitato di Verifica per le cause di servizio avevano inizialmente escluso il nesso causale. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 834/C del 15.4.2009, recepiva tale parere e rigettava la domanda. Il ricorrente impugnava quindi il decreto davanti al giudice contabile, chiedendo in via subordinata una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e chiedeva l’integrazione del contraddittorio. Con sentenza parziale-ordinanza n. 6/2024 il giudice respingeva le eccezioni e disponeva l’integrazione del contraddittorio, richiedendo all’Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno un parere tecnico sulle due infermità.
L’Asl, con parere del 25.3.2024, escludeva la dipendenza da causa di servizio per gli esiti di ernioplastica e varicocelectomia, rilevando che la patologia consegue alla lassità dei tessuti e delle fasce muscolari della parete addomino-pelvica e può insorgere indipendentemente dall’attività lavorativa o sportiva. Il giudice, con ordinanza n. 67/2024, integrava il quesito richiedendo un ulteriore parere sulla spondiloartrosi; sollecitava poi il deposito con ordinanza n. 81/2025.
Il secondo parere, depositato il 29.8.2025, escludeva parimenti la dipendenza della spondiloartrosi diffusa, qualificandola come patologia generalizzata riconducibile a fattori dismetabolico-degenerativi e al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, senza correlazione con l’attività lavorativa e senza specifici, gravosi e prolungati fatti di servizio che possano essere individuati come causali o concausali.
Il giudice ha ritenuto entrambi i pareri fondati su attendibili elementi di fatto, convincenti argomentazioni logico-giuridiche e adeguato supporto medico-scientifico, coerenti con le premesse in fatto. Ha pertanto respinto il ricorso, assorbita ogni altra ragione, disponendo la compensazione delle spese di lite. La decisione è stata assunta in camera di consiglio con lettura del dispositivo.
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Nota della Redazione
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