Riliquidazione pensione militare senza aliquota 2,44 per over 18 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 293 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni ha diritto a una pensione interamente liquidata secondo il sistema retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995. A tale posizione non è pertanto applicabile l’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile, che presuppone la liquidazione con il sistema misto di cui al comma 12 dello stesso articolo. Nel computo dell’anzianità rileva anche la maggiorazione del quinto spettante per legge, con la conseguenza che il dato effettivo prevale sull’assunto del ricorrente. La qualificazione del sistema applicato dall’ente previdenziale si desume dal provvedimento di liquidazione e dal prospetto di calcolo acquisiti agli atti.
Il Fatto
Un militare in quiescenza, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la quota retributiva, dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato fino al 31 dicembre 1995. Il giudice delle pensioni ha inoltre condannato l’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze per i ratei non prescritti, con gli accessori di legge.
L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, sostenendo che la pensione era stata liquidata con il sistema retributivo puro e che l’aliquota invocata risultava già inglobata nel trattamento riconosciuto. In via gradata l’Istituto ha dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dei ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del regime pensionistico dettata dalla riforma del 1995. L’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 riserva il sistema misto — quota retributiva per le anzianità anteriori al 31 dicembre 1995 e quota contributiva per le successive — a chi a quella data vanta un’anzianità inferiore a diciotto anni. Il successivo comma 13 stabilisce invece che chi raggiunge almeno diciotto anni di anzianità contributiva ha la pensione interamente liquidata con il sistema retributivo.
Su questa base la Corte rileva che il giudice di primo grado ha indicato con esattezza sia la data di decorrenza della pensione sia il servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, ma ha poi errato nel presupporre una liquidazione con il sistema misto. Il provvedimento di liquidazione del trattamento ordinario diretto di inabilità e il prospetto di calcolo, acquisiti agli atti, attestano espressamente l’applicazione del sistema retributivo.
Il Collegio confuta la tesi dell’appellato, secondo cui l’anzianità al 1995 sarebbe stata di sedici anni e alcuni mesi. Il quadro riepilogativo del servizio utile indica un totale al 31 dicembre 1994 di diciotto anni, cinque mesi e ventuno giorni, comprensivo della maggiorazione del quinto prevista dall’art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977, verosimilmente non considerata nel calcolo prospettato dalla difesa. L’aliquota del 44% invocata risulta perciò inglobata nella maggiore aliquota applicata sulla totalità della contribuzione.
Ne segue l’accoglimento dell’appello e l’integrale riforma della sentenza, con esclusione del diritto alla riliquidazione mediante l’aliquota del 2,44%. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo della stessa Sezione. L’esame del secondo motivo, relativo alla prescrizione, resta assorbito, non essendo configurabili ratei arretrati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’appellato e sono liquidate in favore dell’Istituto previdenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.