Maggiorazioni legge 59/1991 calcolate sugli aumenti di tabella B (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 89 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le maggiorazioni previste dalla legge n. 59/1991 non operano come moltiplicatore diretto della pensione in godimento al 31 dicembre 1989. L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 409/1990, convertito nella legge n. 59/1991, dispone che gli aumenti sono computati sull’importo annuo lordo delle singole pensioni in atto a quella data nelle misure percentuali indicate dalla tabella B, mentre il comma 3 fissa le percentuali di corrispondenza progressiva di quei miglioramenti: 20 per cento dal 1° luglio 1990, 30 per cento dal 1° gennaio 1992, 55 per cento dal 1° gennaio 1993 e 100 per cento dal 1° gennaio 1994. La percentuale non si applica quindi alla base pensionabile, ma agli aumenti di tabella B. Spetta al giudice contabile il controllo sulla misura e sulla decorrenza delle pensioni pubbliche, non sul trattamento di fine servizio, che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di riconoscimento degli scatti malattia, priva di indicazione della fattispecie di fatto e di diritto, è inammissibile per indeterminatezza dell’oggetto.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alle forze armate e congedato nel 1987, ha chiesto alla Corte dei conti la liquidazione e la riliquidazione degli emolumenti di cui alla legge n. 59/1991 sulla pensione ordinaria e privilegiata, oltre al riconoscimento degli scatti di malattia e alla riliquidazione del TFS. Sosteneva di non aver mai percepito le differenze remunerative derivanti dalla rimodulazione secondo i parametri di quella legge.
Dopo una diffida alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Inps, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo davanti al Comitato provinciale Inps, dichiarato inammissibile perché presentato prima dell’emissione del provvedimento. L’Inps si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione sul TFS, l’inammissibilità della domanda sugli scatti malattia e la prescrizione quinquennale dei ratei, sostenendo di aver già applicato il decreto ministeriale del 1996 con gli aumenti e le decorrenze di tabella B.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del TFS. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11849 del 2016, n. 25039 del 2013 e n. 10455 del 2008, osserva che la giurisdizione contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, copre il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche, ma non il trattamento di fine servizio, che è trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro e spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La domanda sugli scatti di malattia è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.g.c.. Il ricorrente non ha indicato in alcun punto del ricorso la fattispecie, di fatto e di diritto, cui riferisce il beneficio, rendendo indeterminato l’oggetto della domanda.
Nel merito la Corte rigetta il ricorso. L’Inps ha documentato i passaggi in cui la voce è stata valorizzata, avendo applicato il decreto ministeriale del 1996 e aggiornato la pensione secondo le decorrenze e le percentuali di tabella B. Il raffronto tra la pensione in godimento a maggio 1990 e quella rideterminata evidenzia gli scaglioni progressivi previsti.
Il nodo interpretativo è l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 409/1990, convertito nella legge n. 59/1991. La norma non fissa un aumento del 20, 30, 55 e 100 per cento rispetto alla somma dovuta al 31 dicembre 1989, ma indica la percentuale da corrispondere sui miglioramenti di tabella B. Non esiste dunque un moltiplicatore applicato direttamente alla base pensionabile, come prospettato dal ricorrente.
Il parere della Ragioneria Territoriale dello Stato, richiesto più volte, è giudicato dalla Corte non risolutivo e non esplicativo dei calcoli, tanto da rendere necessario un supplemento. Ciò nonostante, l’impostazione dell’Inps risulta corretta, anche secondo il criterio di prossimità della prova. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., per la peculiarità e la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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