La rinuncia al ricorso accettata dalle parti determina l’estinzione del giudizio contabile senza pronuncia sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 207 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente formulata dal difensore munito di specifico mandato, si perfeziona con l’accettazione di tutte le parti costituite. La rinuncia e l’accettazione possono essere rese in udienza. La declaratoria di estinzione del processo, pronunciata ai sensi dell’art. 110, comma 6, cod. giust. contabile, non dà luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, congedato dal 1° marzo 2020, chiedeva l’accertamento del proprio diritto al trattamento di pensione privilegiata ordinaria. Il ricorrente rappresentava di aver presentato la relativa domanda l’8 aprile 2020, rimasta inesitata nonostante solleciti e diffide. Era stato riconosciuto il diritto all’assegno rinnovabile, concesso con decorrenza 1° marzo 2020 fino al 28 febbraio 2023, ma tale assegno non era stato rinnovato né convertito in pensione di privilegio.

L’INPS si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza della domanda. In udienza, il difensore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e la difesa dell’INPS accettava la rinuncia, con spese compensate.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 110, comma 5, cod. giust. contabile, deve essere ritualmente formulata dal difensore munito di specifico mandato. Nel caso di specie, la dichiarazione è stata resa in udienza, con le forme prescritte.

Il perfezionamento della rinuncia richiede l’accettazione di tutte le parti del giudizio, ai sensi dell’art. 101, comma 3, cod. giust. contabile. Anche tale accettazione è avvenuta ritualmente, con dichiarazione resa in udienza dal difensore munito di specifico mandato.

Atteso che la rinuncia e l’accettazione presentano i requisiti di forma prescritti dall’art. 110 cod. giust. contabile, la Corte dichiara l’estinzione del processo ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. Ai sensi del comma 7 dell’art. 110 cod. giust. contabile, la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ex art. 111, comma 8, cod. giust. contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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