Controllo della Corte dei conti sulla gestione UICI: criticità contabili e raccomandazioni sul Terzo settore (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 130 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente del Terzo settore che ricorra alla svalutazione di proprie immobilizzazioni materiali è tenuto a esporre la perdita durevole di valore nel rendiconto gestionale come componente negativa di reddito, non potendo imputare direttamente l’effetto contabile al patrimonio netto, decurtando il fondo di dotazione, in conformità al combinato disposto dei principi contabili Oic 35 e Oic 9. La qualificazione dell’ente come organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, ne comporta l’assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici, pur in assenza di un espresso rinvio nei propri regolamenti interni, i quali devono essere adeguati al nuovo codice. Permane l’obbligo di assicurare un efficace monitoraggio dei costi delle strutture territoriali, anche per gli organi, al fine di garantire trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, e di implementare un sistema di segnalazione (whistleblowing) adeguato al d.lgs. n. 24/2023.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha trasmesso al Parlamento la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Ets Aps (UICI) per gli esercizi 2023 e 2024. L’ente, associazione di promozione sociale e membro fondatore della Fand, è sottoposto al controllo della Corte in virtù del suo inquadramento come ente pubblico e, successivamente, come organismo di diritto pubblico.
La verifica ha riguardato l’ordinamento, la struttura associativa, il personale, l’attività istituzionale, l’attività contrattuale e i risultati contabili della gestione della sede nazionale e delle strutture territoriali. Nel corso degli esercizi in esame, l’associazione ha registrato un incremento dei soci ma ha dovuto fare fronte alla conclusione di un ciclo di finanziamenti straordinari e a un taglio lineare delle risorse ministeriali, che hanno imposto una riprogrammazione delle attività.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preso atto dell’operazione di ricognizione e inventariamento degli immobili effettuata dall’ente nel 2024, che ha comportato una consistente svalutazione del valore dei fabbricati per circa 9 milioni di euro. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale svalutazione, imputata direttamente al fondo di dotazione, non è conforme ai principi contabili. La riduzione di valore, configurandosi come perdita durevole, doveva essere rilevata nel rendiconto gestionale come componente negativa di reddito, per poi riverberare i propri effetti sul patrimonio netto solo successivamente. La mancata adesione a tale schema contabile, ha osservato la Sezione, non consente una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell’ente.
Quanto all’attività contrattuale, la Corte ha ribadito che l’UICI, in quanto “organismo di diritto pubblico“, è soggetta all’osservanza del d.lgs. n. 36/2023. Sebbene i nuovi regolamenti interni non richiamino espressamente il codice, l’ente è comunque tenuto a conformare le proprie procedure di acquisto e di affidamento di consulenze ai principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione, adeguando i propri atti alla nuova disciplina. In tale contesto, la Sezione ha invitato l’ente a distinguere puntualmente i fenomeni delle consulenze e delle collaborazioni, anche in ragione delle discrasie emerse tra i dati dichiarati e quelli contabilizzati.
La Corte ha poi sottolineato la persistente criticità relativa alla mancata capacità dell’ente di monitorare i costi degli organi delle sedi territoriali, la cui incidenza non è estrapolabile dallo schema di bilancio aggregato. Tale lacuna, ha evidenziato la Sezione, indebolisce l’effettività del controllo sulla spesa, raccomandando l’adozione di misure per garantire un monitoraggio efficace, anche attraverso una separata e individuata voce di spesa nel piano dei conti.
Inoltre, la Sezione ha rilevato come il Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. n. 231/2001 non risulti aggiornato al d.lgs. n. 24/2023 e come non sia stato istituito un canale di segnalazione (whistleblowing) conforme alla nuova disciplina, raccomandando un adeguamento del sistema di prevenzione della corruzione.
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Nota della Redazione
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