Pensione privilegiata e nesso di servizio nell’accertamento medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 244 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il giudice contabile non è vincolato ai pareri del Comitato di Verifica e della Commissione Medica Ospedaliera, ma può fondare il proprio convincimento sulla consulenza medico-legale disposta in contraddittorio ai sensi del rito contabile. Il nesso di causalità o concausalità tra infermità e servizio si accerta in termini unitari quando più patologie concorrono a un unico complesso menomativo. Il diritto alla pensione privilegiata presuppone la dipendenza da causa di servizio e l’ascrizione a categoria tabellare, con decorrenza dalla cessazione dal servizio quando la domanda è presentata entro il biennio. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del trattamento di quiescenza, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, restando esclusa la materia dell’equo indennizzo.
Il Fatto
Il ricorrente, già Luogotenente in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di diverse infermità e il conseguente trattamento pensionistico di privilegio, con condanna dell’amministrazione al pagamento dei ratei arretrati. L’interessato aveva presentato più istanze, conclusesi con decreti del Comando Generale che, in alcuni casi, avevano riconosciuto la dipendenza e, in altri, l’avevano negata o non avevano riconosciuto l’ascrivibilità a categoria.
Dopo una diffida e messa in mora nei confronti dell’Inps, il ricorrente ha adito la Corte dei conti lamentando l’illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria e motivazione, contestando in particolare le conclusioni del Comitato di Verifica e della Commissione Medica Ospedaliera sull’incidenza del servizio prestato e sull’ascrizione tabellare delle patologie.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Arma dei Carabinieri. Il ricorrente ha agito per fini pensionistici e non per l’equo indennizzo, materia estranea alla giurisdizione contabile. La domanda, dunque, appartiene alla Corte dei conti, chiamata a verificare i presupposti del trattamento di privilegio.
Superata anche l’eccezione di inammissibilità per assenza della domanda amministrativa, la Corte ha ritenuto sufficiente la diffida e messa in mora del 2 novembre 2022, non contestata dall’Inps, soggetto tenuto all’adozione del provvedimento. È stata altresì dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa.
Sul merito, la Corte ha accolto il ricorso fondandosi sul parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, disposto con ordinanza istruttoria in contraddittorio tra le parti. Il consulente ha letto in termini unitari le patologie a carico del rachide, qualificandole come un unico complesso menomativo — ernia discale L4-L5 ad impegno funzionale e artrosi cervicolombare radiograficamente accertata — dipendente da causa di servizio e ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A. Il trauma acustico cronico è stato parimenti ritenuto dipendente, ma non ascrivibile a categoria, mentre l’ipertensione arteriosa con danno d’organo è stata esclusa per insufficienza della forza causale del servizio.
La Corte ha valorizzato il carattere sufficientemente motivato e privo di contraddizioni logiche del parere, posto che le parti costituite nulla hanno eccepito e l’Inps, controinteressato diretto, non ha contestato le valutazioni del Collegio. Su questa base ha riconosciuto la ricorrenza dei presupposti per la pensione privilegiata, individuando la decorrenza nella data di cessazione dal servizio, essendo la domanda presentata entro il biennio previsto dall’art. 191 del D.P.R. 1092/1973.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Inps e del Comando Generale dei Carabinieri, in solido, secondo il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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