Cessazione della materia del contendere per insussistenza dell’obbligo di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 78 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, la cessazione dell’attività ricettiva da parte dell’agente contabile esterno fa venir meno, per l’esercizio successivo, l’obbligo di presentazione del conto giudiziale. Venuto meno l’obbligo per sopravvenuta cessazione del rapporto gestorio, il giudizio introdotto ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c. deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La definizione in via monocratica, con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva, è consentita dall’art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi a norma dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Esclusa la sussistenza dell’obbligo, resta preclusa ogni sanzione pecuniaria e non si dà luogo alla compilazione del conto d’ufficio.

Il Fatto

La Procura regionale chiedeva al Giudice monocratico la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita da un agente contabile esterno per un comune. Con decreto n. 55/2020 del 21/07/2020 il Giudice fissava i termini per il deposito del conto. Il comune, con successiva nota, comunicava che la struttura non aveva trasmesso il conto.

Depositata istanza, il P.M. chiedeva la prosecuzione del giudizio per disporre la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, oltre a una sanzione pecuniaria. L’agente eccepiva di aver cessato l’attività nel 2016, con subentro di altro contabile per l’anno 2018, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il comune confermava le risultanze dell’ufficio competente. All’udienza, P.M. e difesa concordavano sulla cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fisionomia del giudizio di resa del conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi a norma dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Il passaggio è sostenuto da un richiamo a pronunce di altre sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019, Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017 e Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016.

Nel merito, la Corte accerta che la struttura ricettiva ha cessato l’attività nel 2016. Tale circostanza è documentata dalla ricevuta dell’ufficio competente e confermata dal comune, che ha dato atto del subentro di un diverso agente contabile, il quale ha presentato il conto di gestione per il 2018.

Da qui la conseguenza giuridica decisiva. In capo all’agente originario, per l’esercizio 2018, non risulta sussistere alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Il venir meno del presupposto soggettivo dell’obbligo rende priva di fondamento la domanda di compilazione del conto d’ufficio e di irrogazione della sanzione pecuniaria richiesta dal P.M.

Preso atto delle richieste convergenti delle parti processuali, il Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, in coerenza con la natura del procedimento e con l’esito sopravvenuto della vicenda gestoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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